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Ordinanza 361/1987 ECLI:IT:COST:1987:361 Generato dall'IA

Ordinanza 361/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 361/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 361/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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partecipazione al reato corresponsabilità della vittima impunità scemata imputabilità capacità di stare in giudizio circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1981

dal Tribunale di Bassano del Grappa, iscritta al n. 758 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 68 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con sentenza del 26 ottobre 1979, il Pretore di

Bassano del Grappa assolveva Stocco Giampietro dal delitto di lesioni

colpose perché il fatto non costituisce reato e dichiarava non

doversi procedere per lo stesso delitto nei confronti di Ussaggi

Stefania per concessione del perdono giudiziale;

che avverso tale decisione proponeva appello al Tribunale la

Ussaggi, chiedendo, fra l'altro, che venisse riconosciuto il concorso

di colpa dello Stocco;

che il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza del 9

luglio 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 517 del codice di procedura

penale, laddove, secondo la "costante interpretazione" della

giurisprudenza, "non prevede la citazione del coimputato dello stesso

reato, perché assolto in primo grado, nel caso in cui, in danno

dello stesso, venga sollecitato dal coimputato appellante statuizione

di colpa concorrente, in contrasto con la pronuncia penale

assolutoria di primo grado";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, la Corte, con sentenza n. 222 del 1983, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge

20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n.

835, nella parte in cui sottrae "alla competenza del tribunale per i

minorenni tutti i procedimenti penali a carico di minori coimputati

con maggiorenni per concorso nello stesso reato";

che, per i procedimenti in cui un minore sia già stato

giudicato in primo grado dal giudice ordinario, si pone il problema

dell'individuazione del giudice chiamato a decidere in sede di

appello sulla responsabilità del coimputato minorenne.

che, quindi, spetta al Tribunale di Bassano del Grappa

verificare, alla stregua dell'indicata decisione della Corte, se la

questione sollevata sia tuttora rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI