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Ordinanza 360/1987 ECLI:IT:COST:1987:360 Generato dall'IA

Ordinanza 360/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 360/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,

Regesto Legislator

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Ordinanza 360/1987 · Corte costituzionale: degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,

Parole chiave

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diritti della difesa obbligo di comparizione all'udienza diritto di non autoincriminarsi obbligo di testimoniare testimonianza della vittima procedimento in contumacia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1979 dal Tribunale di

Torino, iscritta al n. 964 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno 1980;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 luglio

1979, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, l'illegittimità del combinato disposto degli

artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevede "che si dia lettura nel dibattimento delle

dichiarazioni rese dall'imputato contumace il quale abbia chiamato in

correità altro imputato, senza che quest'ultimo abbia il diritto di

essere posto a confronto con il primo, nei casi in cui è vietato

l'accompagnamento coattivo dell'imputato in udienza";

Considerato che il giudice a quo, al fine di eliminare il dedotto

contrasto con i parametri costituzionali invocati, indica come

possibili varie soluzioni (riconoscimento del diritto di intervento

del difensore all'interrogatorio istruttorio del coimputato chiamante

in correità; eliminazione dell'obbligo di lettura delle

dichiarazioni rese dall'imputato contumace; eliminazione sia del

diritto attribuito al chiamante in correità di scegliere tra il

comparire e il non comparire al dibattimento sia del conseguente

diritto di rispondere o non rispondere alle domande, almeno in ordine

alla chiamata in correità) e, pur mostrando di privilegiare la terza

delle alternative proposte, conclude "lasciando, ovviamente, alla

Corte costituzionale la scelta tra le possibili linee di intervento";

che, così come proposta, la questione è manifestamente

inammissibile, essendo la Corte chiamata ad operare una scelta fra

più soluzioni astrattamente possibili (cfr. sentenze n. 230 del

1987, n. 80 del 1987, n. 39 del 1986, n. 33 del 1986, n. 230 del

1985), quali sono quelle - significativamente incompatibili l'una con

l'altra - indicate dal giudice

a quo;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli

artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio

1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI