Ordinanza 360/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdegli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 360/1987 · Corte costituzionale: degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1979 dal Tribunale di
Torino, iscritta al n. 964 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno 1980;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 luglio
1979, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, l'illegittimità del combinato disposto degli
artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevede "che si dia lettura nel dibattimento delle
dichiarazioni rese dall'imputato contumace il quale abbia chiamato in
correità altro imputato, senza che quest'ultimo abbia il diritto di
essere posto a confronto con il primo, nei casi in cui è vietato
l'accompagnamento coattivo dell'imputato in udienza";
Considerato che il giudice a quo, al fine di eliminare il dedotto
contrasto con i parametri costituzionali invocati, indica come
possibili varie soluzioni (riconoscimento del diritto di intervento
del difensore all'interrogatorio istruttorio del coimputato chiamante
in correità; eliminazione dell'obbligo di lettura delle
dichiarazioni rese dall'imputato contumace; eliminazione sia del
diritto attribuito al chiamante in correità di scegliere tra il
comparire e il non comparire al dibattimento sia del conseguente
diritto di rispondere o non rispondere alle domande, almeno in ordine
alla chiamata in correità) e, pur mostrando di privilegiare la terza
delle alternative proposte, conclude "lasciando, ovviamente, alla
Corte costituzionale la scelta tra le possibili linee di intervento";
che, così come proposta, la questione è manifestamente
inammissibile, essendo la Corte chiamata ad operare una scelta fra
più soluzioni astrattamente possibili (cfr. sentenze n. 230 del
1987, n. 80 del 1987, n. 39 del 1986, n. 33 del 1986, n. 230 del
1985), quali sono quelle - significativamente incompatibili l'una con
l'altra - indicate dal giudice
a quo;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 429 e 499, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio
1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI