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Ordinanza 359/1987 ECLI:IT:COST:1987:359 Generato dall'IA

Ordinanza 359/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 359/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura

Regesto Legislator

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Ordinanza 359/1987 · Corte costituzionale: 64 n. 3 del codice di procedura

Parole chiave

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diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico ricusazione del pubblico ministero scelta del difensore facoltà di astenersi dal testimoniare divieto di rappresentanza dell'avvocato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, n. 3, del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14

aprile 1982 dal Tribunale di Lagonegro, iscritta al n. 408 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Lagonegro, con ordinanza del 14

aprile 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 64 n. 3 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di

ricusazione del giudice per grave inimicizia con il difensore

dell'imputato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

irrilevanza e comunque non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, limitandosi ad

affermare apoditticamente nel dispositivo la rilevanza della

questione, è priva di ogni riferimento al caso di specie, con

conseguente elusione del precetto dell'art. 3, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di

esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della

questione;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 64 n. 3 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 14 aprile

1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI