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Ordinanza 358/1987 ECLI:IT:COST:1987:358 Generato dall'IA

Ordinanza 358/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 358/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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seguenti del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 231,

Regesto Legislator

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Ordinanza 358/1987 · Corte costituzionale: 231,

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente competenza del pubblico ministero ministro della giustizia condizione giuridica del minorenne autorità tutoria verifica di costituzionalità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 635 e

seguenti del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 231,

233 e 234 ultimi commi del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 10 dicembre 1981 dal Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 75 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 164 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per

i minorenni di Torino, con ordinanza del 10 dicembre 1981, ha

denunciato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, l'illegittimità "degli artt. 635 e segg. c.p.p. nella

parte in cui riservano al Magistrato di Sorveglianza la competenza a

sostituire una misura di sicurezza con altra in relazione agli artt.

231, 233, 234 ultimi commi" del codice penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, la quale, se,

da un lato, elenca espressamente fra i provvedimenti di competenza

del magistrato di sorveglianza quelli concernenti l'applicazione,

esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure

di sicurezza (v. art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354, quale sostituito dall'art. 21, quarto comma, della legge 10

ottobre 1986, n. 663), dall'altro lato, attribuisce al tribunale di

sorveglianza la competenza a decidere in sede di appello avverso i

detti provvedimenti (v. art. 70, secondo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 22, secondo comma, della

legge 20 ottobre 1986, n. 663);

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI