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Sentenza 352/1987 ECLI:IT:COST:1987:352 Generato dall'IA

Sentenza 352/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 352/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 249 c.p; Sentenza 352/1987 · Corte costituzionale: di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986

Parole chiave

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professioni giudiziarie discriminazione sessuale divieto di esercizio della professione procedimento in corso disgiunzione dei procedimenti osservanza del segreto professionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non
art. 249 c.p
dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 249 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986

dal Pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Serrati

Sabrina e Giausa Sonia, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1987

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1.a ss.

dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il giudice

relatore Virgilio Andrioli.

1.1. - Con ordinanza emessa il 4 dicembre 1986 (notificata e

comunicata il successivo 19; pubblicata nella G.U. n. 11/1.ss dell'11

febbraio 1987 e iscritta al n. 14 R.O. 1987) nella controversia di

lavoro intesa da Serrati Sabrina ad impugnare il licenziamento

intimatole dalla datrice di lavoro Giausa Sonia e la condanna della

convenuta al risarcimento dei danni e nelle spese giudiziali, il

Pretore di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha d'ufficio

dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa rientrare i prossimi

congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel

processo civile.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Nell'adunanza del 30 settembre 1987 in Camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione.

3. - La questione di legittimità costituzionale, per contrasto

con l'art. 3 Cost., dell'art. 249 c.p.c. nella parte in cui non fa

rientrare i prossimi congiunti tra coloro che possono astenersi dal

testimoniare nel processo civile non può essere decisa dalla Corte.

L'art. 249 c.p.c. estende al processo civile le disposizioni degli

artt. 351 e 352 c.p.p. relative alla facoltà di astensione dei

testimoni, e non anche l'art. 350 (Diritto dei prossimi congiunti di

astenersi dal testimoniare), modificato in virtù della l. 18 giugno

1955, n. 517, ma l'art. 350 non consta del solo co.1, che consente di

astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato o di uno dei

coimputati, ma si diffonde nei successivi tre commi a dettare regole

che non possono essere estese al processo civile, e, pertanto, la

questione sottoposta all'esame della Corte non può essere risolta

con collegare l'illegittimità dell'art. 249 al mancato richiamo, nel

medesimo, dell'art. 350.

D'altro canto, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 249 non

può essere eliminato con proclamare una sorta di "superiorità

sostanziale" del processo penale sul processo civile perché in

quest'ultimo ricevono garanzia beni che sono meritevoli di difesa in

non minor misura di quelli che costituiscono oggetto del processo

penale (si pensi alle questioni di stato e ai rapporti di lavoro).

Pertanto, la problematica va affidata al Parlamento (in tali sensi

C. cost. 17 giugno 1987, n. 230 a proposito dei dipendenti della

Corte dei Conti).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 249 c.p.c., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi

congiunti tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel

processo civile, sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost. con

ordinanza 4 dicembre 1986 dal Pretore di Lecce in funzione di giudice

del lavoro (n. 14 r.o. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI