Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 34/1987 ECLI:IT:COST:1987:34 Generato dall'IA

Sentenza 34/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 34/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel sospetto con cui il legislatore del 1923 vedeva la prospettazione

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 53 Cost, art. 2034 c.c, art. 3 Cost, art. 2560 c.c; Sentenza 34/1987 · Corte costituzionale: nel sospetto con cui il legislatore del 1923 vedeva la prospettazione

Parole chiave

Generato dall'IA
crescita in giudicato della tassazione sovranità fiscale diritti del contribuente aliquota d'imposta autorità fiscale imposta sulle società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 53 Cost
riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la
art. 2034 c.c
nel secondo caso l'art. 2034 c.c.
art. 3 Cost
infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost.
art. 2560 c.c
titolare un'impresa individuale, al quale si applica l'art. 2560, co.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 30

dicembre 1923 n. 3269 (legge sul registro) promosso con ordinanza

emessa il 6 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di II grado di

Siracusa sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica iscritta al

n. 895 del registro ordinanze del 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria

dello Stato;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per l'Amministrazione

Finanziaria dello Stato;

1.1. - Con ordinanza emessa il 6 marzo 1979 (pervenuta alla Corte

costituzionale il successivo 13 novembre; notificata il 16 giugno e

comunicata il 16 luglio dello stesso anno; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1980 e iscritta al n. 895 R.O. 1979)

sul ricorso proposto dalla s.r.l. Saldotecnica avverso la decisione

17 marzo 1976 della Commissione tributaria di I grado l'adìta

Commissione tributaria di II grado di Siracusa ha giudicato, in

riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30

dicembre 1923 n. 3260 (rectius 30 dicembre 1923, n. 3269).

1.2. - Avanti la Corte si è costituita per l'Amministrazione

finanziaria dello Stato in persona del Ministro delle Finanze

pro-tempore l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il

26 febbraio 1980 con il quale ha argomentato e concluso per la

infondatezza della proposta questione.

2. - Alla udienza pubblica del 13 gennaio 1987 nella quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato D'Amato

ha puntualizzato l'oggetto della questione.

3. - La Commissione tributaria di II grado di Siracusa, dopo aver

con la ordinanza del 6 marzo 1979 affermato l'applicabilità alla

fattispecie controversa dell'art. 43 r.d. 3269/1923 (e non dell'art.

48 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: norma entrata in vigore in epoca

successiva alla redazione dell'atto pubblico 29 febbraio 1972), ha

interpretato la norma impugnata nel senso che, le quante volte

oggetto del trasferimento sia un'azienda, l'imponibile è costituito

non solo dal prezzo convenuto ma anche dalle passività che vengono

trasferite all'acquirente sul riflesso che la ratio

giustificatrice dell'art. 43 si sostanzia da un lato nello sfavore e

nel sospetto con cui il legislatore del 1923 vedeva la prospettazione

di passività di cui poteva essere dubbia l'esistenza e, dall'altro

lato, nella considerazione, fatta propria da quello stesso

legislatore, che l'acquirente, con accettare l'accollo delle

passività, implicitamente ammetteva che il valore complessivo fosse

tale da annullarle. Né, sempre ad avviso della Commissione

remittente, tale interpretazione è contraddetta dal fatto che la

Cassazione svolgesse un diverso criterio di ricostruzione

dell'imponibile in fattispecie riguardanti (non la cessione di una

impresa ma) la cessione di una quota di società di persone, perché

nel secondo caso l'art. 2034 c.c. rescrive che i debiti sociali non

si trasferiscono in guisa automatica all'acquirente della quota

sociale perché debitore principale e diretto non cessa di essere la

società e, pertanto, il trasferimento della quota non importa mai

l'automatico trasferimento del debito sociale nella frazione

corrispondente alla quota e, di conseguenza, è applicabile l'art. 43

della abrogata legge sull'imposta di registro. Peraltro - continua il

giudice a quo - tale interpretazione non potrebbe essere estesa alla

ipotesi in cui oggetto del trasferimento sia un'azienda di cui è

titolare un'impresa individuale, al quale si applica l'art. 2560, co.

2, c.c. che configura un caso di responsabilità solidale del

cessionario se i debiti risultino documentati di guisa che l'accollo,

sia pure cumulativo, dei debiti assunti dall'impresa cedente è una

previsione di legge, e pertanto lo schema normativo dell'art. 43

riceve rigorosa applicazione.

Sulla base di siffatte premesse esegetiche la Commissione

tributaria remittente per un verso ha ritenuto manifestamente

infondata la questione in riferimento all'art. 3 Cost. perché

fattispecie radicalmente diverse sarebbero l'acquisto dell'azienda e

l'acquisto di una quota o di un'azione, ma per altro verso ha assunto

a parametro del sospetto d'illegittimità costituzionale l'art. 53

perché, se nel caso di imposizione fiscale diretta oggetto del

prelievo è il valore effettivo del bene trasferito che costituisce

l'indice della misura in cui si arricchisce la capacità contributiva

dell'acquirente, la norma impugnata, con prendere in considerazione

un valore nel quale sono ricomprese le passività registrate nella

gestione del bene trasferito, dà vita ad una imposizione non

commisurata alla capacità contributiva dell'acquirente.

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto non manifestamente

infondata, per contrasto con l'art. 53 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43 ("Nei trasferimenti a titolo

oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di

beni o di altro diritto reale, la tassa proporzionale è applicata in

ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le

parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o

cessionario. Ove il prezzo consista in un'annua rendita, questa è

capitalizzata secondo le norme stabilite dagli artt. 24 e 25. Nei

detti trasferimenti a titolo oneroso non è soggetta a tasso

particolare l'obbligazione o la quietanza del prezzo contenuta

nell'atto stesso col quale fu stipulato il trasferimento") r.d. 30

dicembre 1923 n. 3269 che approva la legge del registro, nella parte

in cui statuisce che nel trasferimento a titolo oneroso della

proprietà di un'azienda, in cui siano presenti passività, la tassa

proporzionale è applicata in ragione dei prezzi e degli altri

corrispettivi convenuti tra le parti, compresi gli oneri che passano

a carico dell'acquirente, in quanto una disposizione tributaria di

siffatto contenuto - colpendo un valore in cui sono ricomprese le

passività registrate nella gestione del bene trasferito -

realizzerebbe un prelievo di ricchezza a carico dell'acquirente del

bene non proporzionato all'effettivo incremento della sua capacità

contributiva.

4. - La questione è infondata.

Poiché nei contratti onerosi il valore delle prestazioni

corrispettive è almeno tendenzialmente uguale e pertanto, se il

valore differisce oltre un determinato limite, il contratto può

formare oggetto dell'azione generale di rescissione per lesione, la

capacità contributiva, cui è d'uopo fare riferimento

nell'applicazione dell'art. 43, è determinata dalla disponibilità

di ricchezza corrispondente al valore della contrattazione.

Orbene, tale valore, per i contratti che hanno per oggetto beni

mobili, è indicato dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, che

ben possono essere costituiti anche da un accollo, a carico

dell'acquirente, dei debiti dell'alienante verso terzi.

Ne deriva l'errore in cui la Commissione tributaria di Siracusa è

incorsa con considerare l'azienda commerciale come un bene autonomo

ed astratto al quale sia da attribuire il valore della differenza tra

l'attivo e il passivo, e non come una semplice universalità, il cui

trasferimento va considerato, dal punto di vista comune e tributario,

un trasferimento di beni ed eventuale accollo di passività (art.

2560 c.c.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 30 dicembre 1923, n.

3269, che approva la legge sul registro, sollevata in riferimento

all'art. 53 Cost. con ordinanza 6 marzo 1979 dalla Commissione

tributaria di II grado di Siracusa (n. 895 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE