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Ordinanza 337/1987 ECLI:IT:COST:1987:337 Generato dall'IA

Ordinanza 337/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 337/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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davanti al Tribunale di Tolmezzo per l'imputazione di cui all'art. 2,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 337/1987 · Corte costituzionale: 2,

Parole chiave

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tempestività tributaria tardivo pagamento delle spese omissione del contribuente arretrati d'imposta differimento dell'imposizione inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa

il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritta al n. 526 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che Lizzi Renzo, su rapporto dell'Ufficio distrettuale

delle imposte dirette di Gemona del Friuli, veniva tratto a giudizio

davanti al Tribunale di Tolmezzo per l'imputazione di cui all'art. 2,

ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto

1982 n. 516, per avere, nella qualità di sostituto d'imposta, omesso

di versare all'erario ritenute, effettivamente operate a titolo di

acconto su somme pagate per retribuzioni;

che il Tribunale con ordinanza del 20 maggio 1986 (reg. ord. n.

526 del 1986), rilevato come l'imputato avesse non già omesso del

tutto ma solo ritardato di dieci giorni il versamento delle somme

dovute all'erario, dubitava che la riunione di due fatti diversi e di

diversa gravità, quali l'omissione e il ritardo di pagamento, sotto

l'unica previsione punitiva dell'art. 2 cit. contrastasse col

principio d'eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute

in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del

1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, dà luogo ad

un reato omissivo ad effetti permanenti la cui pena è stata

discrezionalmente prevista dal legislatore nell'art. 2 d.l. n. 429

del 1982, attualmente impugnato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sent.

nn. 103 del 1982, 162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali

del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili

nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli:

né, per quanto attiene al caso di specie, può ritenersi

irragionevole la non previsione di una sanzione differenziata per

l'ipotesi in cui il reo, versando in lieve ritardo quanto dovuto,

siasi adoperato efficacemente per attenuare le conseguenze del reato,

giacché di tale comportamento il giudice potrà tener conto in sede

di determinazione quantitativa della pena;

che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429,

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento

all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI