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Ordinanza 336/1987 ECLI:IT:COST:1987:336 Generato dall'IA

Ordinanza 336/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 336/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emesse il 1° febbraio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale

Regesto Legislator

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art. 25 Cost; Ordinanza 336/1987 · Corte costituzionale: emesse il 1° febbraio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale

Parole chiave

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inosservanza di prescrizioni d'ordine omissione della contabilità falsificazione di valori di bollo ufficiali documenti mancanti legislazione fiscale elenco dei contribuenti

Disposizioni normative citate

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art. 25 Cost
sollevava, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, del d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della

evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e

per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),

convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con n. 6 ordinanze

emesse il 1° febbraio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale

di Foggia, iscritte ai nn. 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di

Calderisi Luigi, imputato di avere omesso di annotare sul prescritto

registro 250 ricevute fiscali, il Giudice istruttore del Tribunale di

Foggia con ordinanza del 1° febbraio 1986 (reg. ord. n. 299 del 1986)

sollevava, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10

luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, il

quale commina sanzioni penali per "chi stampa, fornisce, acquista o

detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento

dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle

prescritte annotazioni";

che, secondo il giudice rimettente la descrizione di tale

fattispecie di reato, rinviando ad atti amministrativi per quanto

riguardava le "prescritte annotazioni" - ossia ai decreti

ministeriali di attuazione della l. 10 maggio 1976 n. 249, contenente

tra l'altro norme in materia di documenti di accompagnamento e di

ricevute fiscali -, violava il principio di riserva di legge in

materia penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.: questa

norma infatti escludeva, sempre secondo l'ordinanza di rimessione,

che il precetto penale, per effetto di un rinvio espresso o tacito,

venisse integrato da atti amministrativi;

che ordinanze di identico contenuto venivano emesse dallo stesso

giudice nel corso dei procedimenti penali

contro Giordani Francesco, Marrone Nicola, Magnifico Savino,

Barriello Lucia e Piscopo Maria Mattea (registro

ord. nn. da 300 a 304 del 1986);

Considerato che, come risulta da numerose pronunce di questa Corte

(tra cui le sentt. nn. 26 del 1966, 168 del 1971, 58 del 1975), il

principio di legalità dei reati e delle pene deve ritenersi

soddisfatto quando nella norma primaria siano indicati i presupposti,

i caratteri, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti alla cui

trasgressione deve seguire la sanzione penale, potendo così

ritenersi che il reato sia tassativamente determinato in tutti i suoi

elementi costitutivi;

che nella specie la norma impugnata descrive il comportamento

omissivo illecito con sufficiente precisione, restando altresì

chiara la ratio legis, che è quella di impedire la produzione o il

commercio clandestini di stampati idonei ad evitare l'evasione

fiscale e rimanendo all'autorità amministrativa la sola emanazione

di prescrizioni di dettaglio;

che pertanto la questione si rivela manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, d.l. 10

luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516,

sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. dal Giudice istruttore del

Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI