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Ordinanza 335/1987 ECLI:IT:COST:1987:335 Generato dall'IA

Ordinanza 335/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 335/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, (Revisione della disciplina

Regesto Legislator

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art. 91 c.p; Ordinanza 335/1987 · Corte costituzionale: comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, (Revisione della disciplina

Parole chiave

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assistenza amministrativa fiscale internazionale inchiesta per sottrazione d'imposta spese secondo la LStrl diritto tributario esecuzione fiscale amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 91 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) in relazione alla legge 9 ottobre 1971,

n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1986 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania, iscritta al n. 251

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 33 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel

corso del giudizio relativo al ricorso proposto da Longhi Fiorenzo

avverso quattro avvisi di accertamento in materia di Irpef, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39,

primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, in relazione alla legge 9

ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui esclude l'applicabilità al

processo tributario degli articoli da 90 a 97 del c.p.c., in

riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.;

che il giudice a quo cita la sentenza di questa Corte n. 196/82

con la quale la Corte ha dichiarato non fondata analoga questione

sollevata da varie Commissioni tributarie in riferimento agli artt.

3, 24 e 113 Cost., ma ritiene di riproporla sotto altro profilo;

che in particolare la Commissione rimettente osserva che, dato

il carattere generale dell'istituto della condanna del soccombente

alle spese, riconosciuto dalla stessa Corte nella citata sentenza, il

legislatore delegato della riforma tributaria non avrebbe potuto e

dovuto, in assenza di una chiara ed espressa indicazione in tal senso

della legge delega n. 825 del 1971, apportarvi alcuna deroga;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione sia

dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui esclude

l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94,

95, 96 e 97 c.p.c. va dichiarata manifestamente inammissibile per

irrilevanza, in quanto lo stesso giudice a quo fa riferimento al solo

problema della condanna alle spese della parte soccombente;

che, quanto alla questione di legittimità costituzionale del

citato art. 39 nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art.

91 c.p.c. (condanna alle spese), sollevata in riferimento agli artt.

76 e 77 Cost., per violazione

dell'art. 10 della legge delega n. 825/71, il principio della

condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non è

assoluto ed inderogabile e, pertanto, in assenza di criteri direttivi

contenuti nella legge delegante, rientrava nella discrezionalità del

legislatore delegato introdurre o meno il detto istituto nel processo

tributario;

che la questione va dichiarata, quindi, manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte

in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt.

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., sollevata dalla Commissione

tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI