Ordinanza 327/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdisciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 327/1987 · Corte costituzionale: disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
disciplina del contenzioso tributario), promossi con ordinanze emesse
il 27 marzo 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Ascoli Piceno e il 27 aprile 1984 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Cagliari, iscritte rispettivamente al
n. 1122 del registro ordinanze 1984 e 209 del registro ordinanze 1985
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 59- bis e
155- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che Caporaletti Pasquale, con atto dell'11 aprile 1980,
adiva la Commissione tributaria di I grado di Fermo, chiedendo il
rimborso di somme pagate e ritenute non dovute;
che non avendo il ricorrente depositato la prescritta copia in
carta semplice del ricorso, il procedimento veniva dichiarato estinto
in data 29 aprile 1981;
che con atto del 27 maggio 1981, il Caporaletti insisteva nella
sua richiesta e la Commissione adita dichiarava inammissibile il
ricorso;
che la Commissione tributaria di II grado di Ascoli Piceno,
adita in appello, sollevava, con ordinanza del 27 marzo 1984,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
24, 53 e 97 Cost., dell'art. 17, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del
1972, il quale, anteriormente alle modifiche apportate dal d.P.R. 3
novembre 1981, n. 739, disponeva che il ricorso andasse presentato
alla Commissione tributaria insieme ad una copia, pena la sua
improcedibilità e che se la copia non fosse stata prodotta nemmeno
entro un anno il processo venisse dichiarato estinto;
che analoga questione veniva sollevata dalla Commissione
tributaria di II grado di Cagliari con ordinanza del 27 aprile 1984,
in riferimento agli artt. 53, 97 e 113 Cost.;
che, in particolare, quest'ultimo giudice, al quale la Corte
aveva restituito gli atti con ordinanza n. 202/82 per un nuovo esame
della rilevanza, a seguito della modifica apportata alla norma
censurata dal sopravvenuto d.P.R. n. 739/81, ritiene che la causa non
può essere decisa sulla base della nuova normativa, in quanto
l'estinzione del processo fu dichiarata in data 30/3/1979 sotto il
vigore della vecchia norma;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude, in entrambi i
giudizi, per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti, data l'identità della
questione;
che la questione è stata già decisa dalla Corte con ordinanza
n. 265 del 1984 nel senso della manifesta infondatezza, sulla base
della considerazione, valida anche per gli attuali giudizi, secondo
cui la modifica apportata al censurato art. 17 dall'art. 8 del d.P.R.
3 novembre 1981 n. 739 non si applica - come ritengono i giudici
rimettenti - in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 1982, data di
entrata in vigore del decreto medesimo, ma, in quanto parte di una
nuova normativa processuale, deve essere applicata anche ai
procedimenti in corso;
che fuor di proposito i giudici rimettenti invocano l'estinzione
dei giudizi, in quanto detta estinzione non è ancora divenuta
definitiva, tant'è che i giudizi sono ancora pendenti; altrimenti,
com'è ovvio, la questione sarebbe irrilevante;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 53, 97 e 113 Cost., dalle
Commissioni tributarie di II grado di Ascoli Piceno e di Cagliari con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI