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Ordinanza 326/1987 ECLI:IT:COST:1987:326 Generato dall'IA

Ordinanza 326/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 326/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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Ordinanza 326/1987 · Corte costituzionale: disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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compensazione della rendita d'invalidità risarcimento per errore giudiziario indennizzo del difensore d'ufficio compenso per diritto d'autore rimborso dell'imposta preventiva calcolo dell'indennità di disoccupazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

l'11 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, iscritta al n. 1103 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,

nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Ricci Ovidio avverso

la decisione dell'Intendenza di Finanza di Verona che aveva respinto

la sua richiesta di rimborso di ritenute operate sull'indennità

integrativa speciale, ha sollevato, con ordinanza dell'11 giugno

1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo e

secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della

disciplina del contenzioso tributario"), in riferimento all'art. 108,

secondo comma, Cost.;

che ad avviso del giudice a quo la norma censurata, nello

stabilire che i componenti delle Commissioni tributarie di primo e

secondo grado hanno diritto ad un certo compenso per ogni ricorso

deciso, determinerebbe nei giudici un interesse personale a decidere

il maggior numero di ricorsi, e, in particolare, a dichiarare

manifestamente infondate o irrilevanti questioni di legittimità

costituzionale sollevate dalle parti: questo sistema di "retribuzione

a cottimo" risulterebbe, pertanto, in contrasto con il principio di

indipendenza del giudice, sancito nell'art. 108, secondo comma,

Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione appare palesemente irrilevante, in

quanto la disposizione censurata, concernente i compensi previsti per

i componenti le Commissioni tributarie, non incide sul rapporto che

il giudice rimettente è chiamato a decidere, né concerne la

composizione dell'organo giudicante, e, di conseguenza, è una

disposizione che non trova né può trovare applicazione sotto alcun

profilo da parte del giudice stesso (cfr. sent. n. 196/82);

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, primo e secondo comma, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso

tributario"), in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI