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Ordinanza 320/1987 ECLI:IT:COST:1987:320 Generato dall'IA

Ordinanza 320/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 320/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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634 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Regesto Legislator

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Ordinanza 320/1987 · Corte costituzionale: 634 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Parole chiave

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differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale perequazione finanziaria tassazione secondo il potere d'apprezzamento computo dei contributi disposizioni fiscali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b),

del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (Norme per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 19 dicembre

1973 n. 823, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1979 dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Trapani, iscritta al n.

634 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 357 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.

SAICI ed avente ad oggetto la determinazione dell'imposta di

ricchezza mobile per gli anni dal 1965 al 1972 ai sensi del d.l. 5

novembre 1973 n. 660 convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, la

Commissione tributaria di secondo grado di Trapani con ordinanza del

30 ottobre 1979 (reg. ord. n. 634 del 1981) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. cit., in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che la Commissione rilevava come la norma impugnata- disponendo

che, per l'applicazione di determinate agevolazioni previste nello

stesso art. 2 del d.l. (di cosiddetto "condono fiscale"), dovesse

prendersi come base l'imponibile accertato dall'ufficio invece che

quello determinato da una decisione della Commissione tributaria di

secondo grado, emessa bensì ma non ancora notificata, affidasse la

possibilità di beneficiare nel modo più favorevole del condono al

mero arbitrio dell'amministrazione finanziaria, più o meno sollecita

nella notificazione delle decisioni, ciò che sembrava contrastare

coi principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la medesima questione, sia pure riferita alla

lett. a), anziché alla lettera b), dell'art. 2 cit., è stata

dichiarata non fondata con la sentenza n. 96/1980 di questa Corte, la

quale rilevò come ragionevolmente il legislatore, corrispondendo

alla esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti

e le operazioni per la liquidazione delle imposte in vista della

entrata in vigore della riforma tributaria, avesse fissato un termine

(31 ottobre 1973) per l'acquisizione dei relativi elementi, quale che

fosse stata la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le

connesse controversie;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. 5 novembre 1973 n. 660,

convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado

di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già

decisa con la sentenza n. 96 del 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI