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Ordinanza 313/1987 ECLI:IT:COST:1987:313 Generato dall'IA

Ordinanza 313/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 313/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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27 maggio 1929 n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 313/1987 · Corte costituzionale: 27 maggio 1929 n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

Parole chiave

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impedimento al matrimonio matrimonio religioso matrimonio consuetudinario procedura preparatoria del matrimonio certificato di matrimonio partenza del coniuge

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Pinerolo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

27 maggio 1929 n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato

dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa

al matrimonio), promosso con l'ordinanza emessa l'11 marzo 1983 dal

Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo e Nicola

Marianna ed altri, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno

1983;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con ordinanza in data 11 marzo 1983 il Tribunale di

Pinerolo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, l. 27 maggio

1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11

febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al

matrimonio), nella parte in cui non consente alla autorità

giudiziaria di disporre la sospensione del matrimonio nel caso di cui

all'art. 85, secondo comma, cod. civ. (intervenuta istanza di

interdizione di uno dei nubendi) qualora le parti intendano contrarre

matrimonio canonico in regime concordatario (ed abbiano quindi

richiesto le pubblicazioni all'ufficiale dello stato civile);

Considerato che con l. 25 marzo 1985, n. 121 è stata data

esecuzione all'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense

dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

che l'art. 13, primo comma, dell'accordo citato stabilisce che

"... le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel

presente testo sono abrogate";

che, l'esame della permanente rilevanza della questione alla

luce della normativa sopravvenuta compete al giudice a quo, cui vanno

dunque rimessi gli atti;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che gli atti siano restituiti al giudice a quo perché

riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, ultimo comma, l. 27 maggio 1929, n. 847, alla luce della

normativa sopravvenuta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: SAJA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI