Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 306/1987 ECLI:IT:COST:1987:306 Generato dall'IA

Ordinanza 306/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 306/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 306/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
suddivisione della previdenza professionale diritti a pensione compensazione della rendita d'invalidità adeguamento della rendita revisione delle prestazioni d'invalidità pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
41 del 1978, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 legge

3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); legge

27 febbraio 1978, n. 41; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e d.l. 23

dicembre 1977, n. 942, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio

1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

Sarnella Sabatino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 753 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 21

maggio 1985, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

delle "leggi 3 giugno 1975, n. 160 (artt. 9 e 10), 27 febbraio 1978,

n. 41 (in particolare art. 1), 21 dicembre 1978 (in particolare art.

18)" e del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge con l.

n. 41 del 1978, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost.,

assoggettano categorie di pensionati a trattamenti meno favorevoli

quanto all'aggancio alla retribuzione ed all'adeguamento all'aumento

del costo della vita - di quelli riservati dalla legge ad altre

categorie", "non garantendo una crescita uniformemente proporzionale

della pensione all'aumento del costo della vita" in violazione anche

dei principi costituzionali di cui all'art. 38, cpv. Cost.;

Considerato che i prospettati profili di incostituzionalità non

vengono analiticamente riferiti a specifiche disposizioni, ma

complessivamente esposti con riguardo ad un intero sistema normativo

sul quale genericamente si chiede che la Corte intervenga al fine di

renderlo conforme a diverse disposizioni, peraltro solo

esemplificativamente indicate come tertium comparationis;

che, inoltre, in ordinanza non si chiarisce né la categoria cui

il ricorrente apparteneva, né quale fosse il petitum nel giudizio

pendente innanzi al giudice a quo;

che, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 23,

primo comma, lettera b) e secondo comma, legge costituzionale 22

novembre 1967, n. 2, per l'esame delle questioni da parte della

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui

in epigrafe (r.o. 753/1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI