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Ordinanza 296/1987 ECLI:IT:COST:1987:296 Generato dall'IA

Ordinanza 296/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 296/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi promossi con tre ricorsi della Regione Sicilia notificati

Regesto Legislator

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Ordinanza 296/1987 · Corte costituzionale: nei giudizi promossi con tre ricorsi della Regione Sicilia notificati

Parole chiave

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politica del turismo divieto di abbandonare un dato territorio autorizzazione d'entrata divieto di condurre regime speciale delle agenzie di viaggio espatrio illegale insufficiente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi promossi con tre ricorsi della Regione Sicilia notificati

rispettivamente il 15 settembre 1980, il 16 luglio 1981 e il 19

luglio 1982, depositati in cancelleria il 29 settembre 1980, il 24

luglio 1981 e il 24 luglio 1982 ed iscritti al n. 27 del registro

ricorsi 1980, al n. 32 del registro ricorsi 1981 e al n. 12 del

registro ricorsi 1982, per conflitti di attribuzione sorti a seguito

di decreti emessi dal Ministro dei Lavori Pubblici in data 7 luglio

1980, 15 maggio 1981 e il 17 maggio 1982, tutti concernenti il

divieto di afflusso di veicoli a motore, nel periodo estivo, nelle

isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, nel comune di Lipari e nelle

Eolie.

Udito nella Camera di Consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con tre distinti ricorsi notificati, rispettivamente,

in data 15 settembre 1980, 16 luglio 1981 e 19 luglio 1982 la Regione

siciliana, in persona del suo presidente pro tempore, ha sollevato

altrettanti conflitti di attribuzione avverso i decreti del Ministro

dei lavori pubblici nn. 1022 e 862 del 7 luglio 1980 (reg. confl.

27/80), 15 maggio 1981 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139

del 22 maggio 1981 - (reg. confl. 32/81) e n. 667 del 17 maggio 1982,

modif. il 22 giugno 1982 (reg. confl. 12/82), aventi tutti ad oggetto

il divieto di afflusso nelle isole Eolie di veicoli a motore, non

appartenenti ai residenti, nel periodo estivo (mesi di luglio e

agosto degli anni 1980, 1981 e 1982);

che la Regione ricorrente - premesso che tale misura trova

fondamento nella legge statale 20 giugno 1966 n. 599 che attribuisce

la competenza a provvedere al Ministro dei lavori pubblici "d'intesa

con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentite le

amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura,

soggiorno e turismo" - lamenta che i decreti impugnati, essendo stati

adottati d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo,

anziché con l'assessore regionale al turismo, ledono le proprie

attribuzioni amministrative in una materia demandata alla propria

competenza esclusiva (art. 14, lett. n) St. Sic. e art. 2 delle

relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 30 agosto 1975, n.

640);

che con ordinanza n. 123 del 13 aprile 1983, resa nel conflitto

12/82, questa Corte ha rigettato la domanda incidentale di

sospensione avanzata dalla Regione ricorrente;

che con atti del 21 febbraio 1986 il Presidente della Regione

siciliana, atteso che il più recente D.M. 21 giugno 1985, reso nella

stessa materia, era stato adottato previo parere dell'Assessorato al

turismo di essa Regione, ha rinunziato ai predetti ricorsi nn. 27/80,

32/81 e 12/82 reg. confl.;

che tali rinunzie sono state ritualmente accettate;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del

processo, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinti per rinunzia i processi relativi ai ricorsi per

conflitto di attribuzioni contrassegnati dai nn. 27 reg. confl. 1980,

32 reg. confl. 1981, 12 reg. confl.1982, proposti dalla Regione

siciliana contro rispettivamente, i decreti del Ministro dei lavori

pubblici del 7 luglio 1980 nn. 862 e 1022; del 15 maggio 1981 e del

17 maggio 1982 n. 667, modif. il 22 maggio 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI