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Ordinanza 277/1987 ECLI:IT:COST:1987:277 Generato dall'IA

Ordinanza 277/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 277/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento penale a carico di Sansone Antonio iscritta al n. 54

Regesto Legislator

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art. 10 della Costituzione; Ordinanza 277/1987 · Corte costituzionale: 54

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione dell'associazione legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere revoca dell'opposizione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 10 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 10 della Costituzione e in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno

1985, n. 350 ("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977,

del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia

creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") in

relazione agli artt. 367 e 358 del codice penale promosso con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dalla Corte d'appello di Napoli

nel procedimento penale a carico di Sansone Antonio iscritta al n. 54

del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 13/1° s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 10 della Costituzione e in

relazione all'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità

economica europea, del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nella parte in

cui non prevede l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale e

d'incaricato di pubblico servizio per i dipendenti degl'istituti di

credito;

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca ogni motivazione

in ordine alla rilevanza della questione, essendo omessa

l'indicazione dei fatti di causa e dell'oggetto del giudizio a quo,

nonché delle ragioni per cui tale giudizio non può essere deciso

indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata;

che risulta, pertanto, eluso il disposto dell'art. 23, secondo

comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosicché la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350

("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio

delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in

applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") sollevate, in

riferimento all'art. 10 della Costituzione e in relazione all'art.

189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta

il 3 luglio 1987

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI