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Ordinanza 275/1987 ECLI:IT:COST:1987:275 Generato dall'IA

Ordinanza 275/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 275/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 275/1987 · Corte costituzionale: 18, comma sesto,

Parole chiave

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tempestività tributaria tardivo pagamento delle spese differimento dell'imposizione deposito tardivo pagamento di supplementi opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), come modificato dall'art.

1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, (Disposizioni integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643) promossi con tre

ordinanze emesse il 15 ottobre 1980 dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Monza sui ricorsi proposti da S.a.s. Falcor Alfa,

S.a.s. Colfal Alfa e S.p.a. Immobiliare Rita, iscritte ai nn. 396,

397 e 398 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 15

ottobre 1980, la Commissione Tributaria di primo grado di Monza ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma sesto, del d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643, nella parte in cui impone di ritenere osservato

il termine per la denunzia I.N.V.I.M. decennale, nel caso in cui essa

sia stata presentata per mezzo del servizio postale, solo quando la

data di ricezione da parte dell'ufficio venga a cadere entro il

termine medesimo, restando, invece, irrilevante la circostanza che

tempestiva ne sia stata la spedizione;

che il giudizio a quo ha ad oggetto il pagamento di una

soprattassa ai sensi dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 643 del

1972, applicata in quanto, pur avendo i contribuenti provveduto alla

tempestiva spedizione della denunzia ed al versamento dell'imposta

dovuta, la ricezione della denunzia medesima era avvenuta oltre il

termine suddetto;

che, ai sensi dell'art. 31, comma quarto, del sopravvenuto d.l.

10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516,

per le controversie aventi ad oggetto violazioni commesse fino al 31

dicembre 1981, relativamente a varie imposte, fra cui quella relativa

all'incremento di valore degli immobili, le soprattasse e le pene

pecuniarie non ancora corrisposte non si applicano a condizione che

il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo

dovuto e all'adempimento delle formalità omesse, previa osservanza

di quanto stabilito dal quinto comma dello stesso art. 31, come

modificato dalla citata legge di conversione e, ulteriormente, dal

d.l. 15 dicembre 1982 n. 916, convertito in legge 12 febbraio 1983 n.

27;

che, pertanto, alla stregua di tale normativa sopravvenuta si

impone il riesame della rilevanza della questione da parte del

giudice a quo, cui vanno, conseguentemente, restituiti gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Monza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 3 luglio 1987

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI