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Ordinanza 259/1987 ECLI:IT:COST:1987:259 Generato dall'IA

Ordinanza 259/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 259/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze emesse il 4 novembre 1986 e il 10 febbraio 1987 dal Pretore

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 259/1987 · Corte costituzionale: ordinanze emesse il 4 novembre 1986 e il 10 febbraio 1987 dal Pretore

Parole chiave

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art. 3 Cost

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
689, con riferimento all'art. 3 Cost.;

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse il 4 novembre 1986 e il 10 febbraio 1987 dal Pretore

di Cairo Montenotte nei procedimenti penali a carico di Barilaro

Umberto e Francia Claudio, iscritte rispettivamente ai nn. 829 del

registro ordinanze 1986 e 120 del registro ordinanze 1987 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5 e 16,

prima s.s. dell'anno 1987;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto, in fatto, che il Pretore di Cairo Montenotte, con

ordinanze 4 novembre 1986 e 10 febbraio 1987 sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981,

n. 689, con riferimento all'art. 3 Cost.;

che la norma è stata impugnata per la parte in cui non consente

l'applicazione di sanzioni sostitutive ai reati puniti con pena

detentiva congiunta a pena pecuniaria;

che è intervenuto innanzi a questa Corte il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato, in diritto, che è esatto quanto annota il Pretore

circa la portata della sent. n. 148 del 1984, la quale effettivamente

aveva limitato il giudizio ai reati puniti esclusivamente con pena

pecuniaria, riservando ad altro momento quello concernente i reati

puniti con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;

che, però, è evidentemente sfuggito al Pretore che

successivamente, con sentenza 12 dicembre 1985 n. 350, questa Corte

si è pronunziata anche sulla questione nuovamente oggi sollevata,

dichiarandola inammissibile;

che, anzi, con più ordinanze successive la questione è stata

poi dichiarata manifestamente inammissibile, anche nei confronti

dell'ordinanza della Corte di Cassazione richiamata in sentenza;

che, d'altra parte, nessun diverso profilo è stato avanzato

dalle ordinanze pretoree, per cui s'impone la declaratoria di

manifesta inammissibilità;

che i giudizi vanno riuniti e le identiche questioni risolte con

unica ordinanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n.

689, sollevata dal Pretore di Cairo Montenotte con ordinanza 4

novembre 1986 e 10 febbraio 1987 (rispettivamente nn. 829/86 e 120/87

reg. ord.) con riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI