Ordinanza 258/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPresidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 258/1987 · Corte costituzionale: Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Testo completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice
penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Treviso
nel procedimento penale a carico di Levanovich Claudio, iscritta al
n. 783 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 1, prima s.s., dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa l'8 ottobre 1986 dal Tribunale di Bergamo
nel procedimento penale a carico di Loss Attilio, iscritta al n. 19
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che con ordinanze 8 ottobre 1986 sia il
Tribunale di Treviso che il Tribunale di Bergamo sollevavano
questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 secondo co.
cod.pen. con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;
che la norma citata è stata impugnata nella parte in cui non
consente che il giudice possa ritenere la continuazione del reato
quando l'unicità del disegno criminoso si riferisca a reati meno
gravi, già giudicati, rispetto a quelli oggetto del giudizio in
corso;
che in ambo i giudizi è intervenuto, davanti a questa Corte, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato che ha chiesto la declaratoria di infondatezza
della questione;
Considerato, in diritto, che la questione è stata recentemente
risolta da questa Corte con sent. 27 marzo 1987 n. 115, che ha
dichiarato la questione non fondata nei sensi di cui in motivazione;
che, pertanto, dev'essere affermata la manifesta infondatezza in
ordine alla questione che viene ora sollevata;
che, i giudizi, però, devono essere riuniti per decidere le
identiche questioni con unica ordinanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen.,
sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanze ambo datate 8
ottobre 1986 (rispettivamente n. i. 783/86 e 19/87 Reg. ord.) con
riferimento agli art. li 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI