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Ordinanza 253/1987 ECLI:IT:COST:1987:253 Generato dall'IA

Ordinanza 253/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 253/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente

Regesto Legislator

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Ordinanza 253/1987 · Corte costituzionale: educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente

Parole chiave

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imposizione della famiglia responsabilità fiscale solidale dei coniugi generalità e uniformità dell'imposizione ripartizione della rendita per coniugi rendita per genitori deduzione per i figli
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. c),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), in riferimento

all'art. 324 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13

marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, sui

ricorsi riuniti proposti da Marocco Rosa, iscritta al n. 252 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con

ordinanza emessa il 13 marzo 1985, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597, nella parte in cui prevede che i redditi dei beni dei figli

minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori siano imputati per

metà a ciascuno di essi, in relazione all'art. 324 del codice

civile.

Considerato che la norma di cui l'art. 324 del codice civile, alla

quale è sotteso il principio del favor minoris, nel prevedere che i

frutti dei beni dei figli dei quali i genitori hanno l'usufrutto

siano destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed

educazione dei figli stessi, rivesta un carattere non prevalentemente

precettivo;

che, pertanto, la norma non si discosta concettualmente da

quanto previsto dall'art. 143 del codice civile, in ordine alla

destinazione dei redditi dei coniugi ai bisogni della famiglia;

che non è perciò possibile argomentare da essa nel senso che i

redditi dei beni in questione possano venir sottratti alla

disponibilità dei genitori a tal punto da non rientrare nella

valutazione della loro capacità contributiva.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di

Ivrea con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3

e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE