Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 249/1987 ECLI:IT:COST:1987:249 Generato dall'IA

Ordinanza 249/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 249/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

dicembre 1979 n. 663, conv. con modificazione nella legge 29 febbraio

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 249/1987 · Corte costituzionale: dicembre 1979 n. 663, conv. con modificazione nella legge 29 febbraio

Parole chiave

Generato dall'IA
rimborso dell'intervento di cataratta sussidi per premi di cassa malati spese per malattia prese in carico copertura della fisioterapia spese legate all'invalidità procedura straordinaria di fissazione dei contributi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3 d.l. 30

dicembre 1979 n. 663, conv. con modificazione nella legge 29 febbraio

1980 n. 33 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale);

dell'art.12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. con modificazioni nella

legge 26 settembre 1981 n. 537 (Contenimento della spesa

previdenziale ed adeguamento delle contribuzioni); dell'art.14 della

legge 26 aprile 1982 n. 181 (Legge finanziaria 1982) e dell'art. 33

della legge 27 dicembre 1983 n. 730 (Legge finanziaria 1984),

promosso con l'ordinanza emessa il 16 giugno 1986 dal Pretore di

Palmi nel procedimento civile vertente tra Fonti Arcangelo ed altri e

Ministero del Tesoro ed altri iscritta al n. 93 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14 prima serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza del 16 giugno 1986 è stata sollevata

dal Pretore di Palmi questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in

l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in

l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 33 l. 27

dicembre 1983 n. 730, nella parte in cui determinano la misura, fissa

e percentuale, del contributo sociale di malattia dei liberi

professionisti in modo più oneroso rispetto ad altre categorie di

cittadini, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.;

che per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che con sentenza n. 167/1986 (e successive ordinanze

nn. 282/1986, 55, 56 e 174/1987) questa Corte ha dichiarato infondata

(ovvero manifestamente infondata) identica questione di legittimità

costituzionale delle disposizioni concernenti i contributi

obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti;

che la ordinanza di cui in epigrafe non propone nuove

prospettazioni tali da doversi modificare, in punto, quanto già

deciso;

che, pertanto, la dedotta questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in

l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. in

l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 33 l. 27

dicembre 1983 n. 730 sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

1° luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE