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Ordinanza 235/1987 ECLI:IT:COST:1987:235 Generato dall'IA

Ordinanza 235/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 235/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'ordinamento professionale giornalistico), promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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Ordinanza 235/1987 · Corte costituzionale: dell'ordinamento professionale giornalistico), promosso con ordinanza

Parole chiave

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segreto professionale dei giornalisti pratica di redazione pratiche vietate divieto di rappresentanza dell'avvocato autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale patrocinio non autorizzato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma

primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Istituzione

dell'ordinamento professionale giornalistico), promosso con ordinanza

emessa il 27 settembre 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento

civile vertente tra De Nuzzo Massimo ed altri e Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei giornalisti ed altri, iscritta al n. 638 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 54/1_ serie speciale dell'anno 1986.

Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine

dei giornalisti, nonché l'atto d'intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, su ricorso proposto da De Nuzzo Massimo e altri

contro le decisioni con le quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine

dei giornalisti aveva respinto le loro richieste di iscrizione

all'albo dei praticanti per inidoneità della pratica (effettuata

presso periodici, "Il biellese" e "l'Eco di Biella", non aventi i

requisiti di legge), il Tribunale di Torino, su richiesta di parte,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per

violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt.

21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 34, comma

primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui prevede che

il periodico presso il quale deve svolgersi la pratica professionale

abbia i requisiti della "diffusione nazionale" e della presenza di

"almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari"; e ancora,

della stessa disposizione, in riferimento agli stessi parametri, in

quanto non prevede che la pratica anzidetta possa svolgersi anche

presso "quei periodici a diffusione locale, che, per le concrete

dimensioni della loro struttura e le concrete caratteristiche

tecnico-culturali della loro organizzazione", siano riconosciuti a

tal fine idonei dal competente organo dell'Ordine dei giornalisti;

che nel giudizio si è costituito il Consiglio Nazionale

dell'Ordine dei giornalisti, il quale ha concluso per l'infondatezza

delle questioni, argomentando che le critiche rivolte all'art. 34,

comma primo, investono non profili di costituzionalità, bensì meri

motivi di opportunità politica, ed è intervenuta l'Avvocatura dello

Stato, la quale ha sostenuto che le questioni sono in parte

inammissibili, poiché implicano scelte discrezionali sottratte al

giudizio della Corte costituzionale, in parte manifestamente

infondate, poiché la Corte costituzionale si è già pronunciata in

termini con le sentenze nn. 113 del 1974 e 11 del 1968;

considerato che si tratta - unici essendo l'oggetto e i parametri

del giudizio ed eguale essendo il risultato pratico cui si

perverrebbe in seguito all'accoglimento (iscrizione dei ricorrenti

all'albo dei praticanti giornalisti) - di una sola questione di

legittimità costituzionale, in ordine alla quale si prospetta, per

un verso, una soluzione (parzialmente) ablativa, per un altro verso,

una soluzione additiva;

che in tal modo - a nulla rilevando la formale scissione in due

dell'unica questione di costituzionalità - si propone alla Corte una

pluralità di rimedi posti dal giudice a quo alla pari e tuttavia

disomogenei sia sul piano della tecnica del giudizio di

costituzionalità che sul piano del risultato normativo, con

conseguente incertezza del thema decidendum (cfr., per una

valutazione analoga, sent. n. 30 del 1983);

che ciò importa che sia dichiarata la manifesta inammissibilità

della questione (cfr. ord. n. 377 del 1985; sentt. n. 164 e n. 146

del 1985; ord. n. 65 del 1983; sent. n. 30 del 1983).

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3

febbraio 1963, n. 69 (Istituzione dell'ordinamento professionale

giornalistico), sollevata, per violazione dell'art. 3, comma primo,

Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto,

Cost., dal Tribunale di Torino, con ordinanza 27 settembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CORASANITI