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Ordinanza 234/1987 ECLI:IT:COST:1987:234 Generato dall'IA

Ordinanza 234/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 234/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 234/1987 · Corte costituzionale: riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente nonostante le contrarie riserve mediche decisioni in materia medica dipendenza da sostanze stupefacenti sanità mentale misure terapeutiche sanitarie

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dell'art. 3 Cost., in relazione all'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97, 99, 100,

101 e 102, legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con

ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Pretore di Lecce negli atti

relativi alle segnalazioni nei confronti di Donno Luigi ed altri,

iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 dell'anno 1982;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Lecce, al quale erano state segnalate

alcune persone facenti uso personale non terapeutico di sostanze

stupefacenti, in sede di provvedimenti d'urgenza ex art. 99 della

legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza

emessa il 22 gennaio 1982, questioni di legittimità costituzionale,

in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost., degli artt. 97, 99,

100, 101 e 102 della suindicata legge n. 685;

che il giudice a quo, premesso che "non si ravvisa la necessità di

disporre trattamenti sanitari a livello preventivo e curativo" nei

riguardi delle persone segnalate, ha svolto diffuse osservazioni

critiche sul sistema degli interventi preventivi, curativi e

riabilitativi come delineato dalla legge n. 685/1975, censurando

l'attribuzione all'autorità giudiziaria, e non all'autorità

sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e

trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente violazione

dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 32, per l'ingiustificata

discriminazione del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri

malati (per i quali è invece competente il sindaco: art. 1, legge 13

maggio 1978, n. 180; art. 32, legge 23 dicembre 1978, n. 833),

nonché degli artt. 101 e 102 Cost., in ragione dell'affidamento

all'autorità giudiziaria di compiti estranei alla funzione

giurisdizionale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo la

inammissibilità della questione, vuoi perché irrilevante, vuoi

perché risolventesi in una critica di scelte discrezionali riservate

al legislatore ordinario;

considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione in

punto di rilevanza e che, inoltre, è stata emessa quando il pretore

era ormai privo di poteri decisori, poteri limitati, nel procedimento

di cui all'art. 99 della legge n. 685/1975, alla decisione di

adozione o (come è avvenuto nel caso) di non adozione di

provvedimenti d'urgenza, dovendosi dopo di ciò immediatamente

trasmettere gli atti al tribunale competente;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22

dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e

102 Cost., dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CORASANITI