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Ordinanza 231/1987 ECLI:IT:COST:1987:231 Generato dall'IA

Ordinanza 231/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 231/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro, così

Regesto Legislator

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art. 119 Cost; Ordinanza 231/1987 · Corte costituzionale: della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro, così

Parole chiave

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imposta locale finanze regionali tassa d'utilizzazione tasse amministrative tassa ecologica Stato regionale

Disposizioni normative citate

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art. 119 Cost
sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della

fauna e la disciplina della caccia") e n. 14 della tariffa allegata

alla legge Regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle

tasse sulle concessioni regionali"), in relazione all'art. 3 della

legge 16 maggio 1970, n. 281 e legge 23 novembre 1979, n. 594

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino

nei procedimenti civili vertenti tra Bosco Roberto ed altri e Regione

Piemonte ed altri, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1_ s.s.

dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1986 il Tribunale di Torino ha

sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17

ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg.

Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare

della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro, così

eccedendo dai limiti stabiliti dalla l. 16 maggio 1970, n. 281;

che con la stessa ordinanza, in via subordinata, è stata sollevata

anche in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977,

n. 968;

considerato che con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 questa Corte

ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57 della l.

reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava

in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio

delle aziende faunistico-venatorie;

che con la stessa sentenza è stata dichiarata non fondata la

questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa

allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 e assorbita la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma,

della l. 27 dicembre 1977, n. 968;

che con sentenza 28 maggio 1387, n. 204 l'art. 57 della l. reg.

Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo anche nella parte in cui determinava

in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di

caccia;

che, pertanto, l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n.

60 è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle

parti impugnate;

che non sussistono ragioni, in relazione alle altre norme, per

discostarsi da quanto stabilito con la sentenza n. 271 del 1986.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte

6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni

regionali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in

riferimento all'art. 119 Cost.;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 119 Cost., dell'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre

1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della

caccia), già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte

in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la

concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie con

sentenza 19 dicembre 1986, n. 271 e nella parte in cui determinava in

lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le riserve di

caccia con sentenza 28 maggio 1987, n. 204.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: PESCATORE