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Ordinanza 213/1987 ECLI:IT:COST:1987:213 Generato dall'IA

Ordinanza 213/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 213/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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emessa il 19 settembre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento

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Ordinanza 213/1987 · Corte costituzionale: emessa il 19 settembre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento

Parole chiave

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rimborso dei contributi agli stranieri restituzioni all'esportazione rimborso dei diritti doganali assistenza amministrativa fiscale internazionale ricupero di diritti doganali libera circolazione delle merci
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale),

convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza

emessa il 19 settembre 1985 dal Tribunale di Venezia nel procedimento

civile vertente tra Gumpert Gerard Richard e l'Amministrazione

Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 804 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che

1. - Il Tribunale di Venezia solleva, con l'ordinanza in epigrafe,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30

settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"),

convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost;

2. - Nel giudizio di merito si controverte tra Gumpert Gerard

Richard e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al

diritto del primo alla ripetizione di somme indebitamente versate a

titolo di diritti per servizi amministrativi ed accessori - in

occasione di importazioni di autoveicoli dalla Germania Federale "in

violazione dell'art. 3 dell'Accordo Tariffario GATT";

3. - Il giudice a quo fa riferimento alla sentenza di questa Corte

n. 113 del 1985, con la quale è stata dichiarata inammissibile

identica questione di legittimità costituzionale, ed afferma che

"non appare...soddisfacente l'affermazione della Corte che

attribuisce la già definita efficacia tipica della norma comunitaria

nell'àmbito del territorio dello Stato non soltanto alla disciplina

positiva posta dagli organi CEE con i regolamenti - o altri atti

immediatamente e direttamente applicabili -, ma altresì alle

statuizioni della Corte di Giustizia CEE che possono intendersi

ricognitive di principi propri dell'ordinamento comunitario o,

comunque, di regole (non direttamente prodotte dagli organi

istituzionali) che della disciplina positiva costituiscano

integrazione"; ad avviso del giudice a quo, fuori dal sistema delle

tipiche fonti normative dell'ordinamento comunitario, quali sono

definite dal Trattato, non potrebbe infatti ritenersi operante alcuna

limitazione di sovranità dello Stato ed il caso di specie dovrebbe

trovare ordinaria regolamentazione nella legge nazionale;

4. - La questione di legittimità del citato art. 19 è proposta

in riferimento agli artt. 3 (per disparità di trattamento tra gli

importatori che abbiano corrisposto diritti definiti dalla norma

censurata e la generalità dei contribuenti, assoggettando solo per i

primi l'azione di ripetizione a condizioni notevolmente più gravose

di quelle imposte per il regime generale dell'indebito oggettivo) e

24 Cost. (in quanto la norma, imponendo retroattivamente come

condizione della ripetizione dei diritti doganali la prova della

mancata traslazione dell'onere su altri soggetti, assoggetta l'azione

ad un regime di tale rigore da precludere nella quasi totalità dei

casi la possibilità stessa del rimborso);

5. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, il quale conclude per l'infondatezza della questione,

rilevando tuttavia, in via preliminare, che nel giudizio principale

la qualificazione di indebito al pagamento chiesto in restituzione è

allegata in ragione della incompatibilità del tributo esclusivamente

con le clausole del Trattato GATT, con la conseguenza che non è dato

configurare un preliminare problema sulla astratta ipotizzabilità di

un contrasto di rango costituzionale tra norma nazionale e precetti o

principi comunitari in tema di restituzione di tributi nazionali.

Considerato che

1. - Il giudice rimettente, come rilevato dall'Avvocatura, pur

denunciando il contrasto dell'assoggettamento al tributo in questione

in relazione alle clausole dell'Accordo GATT, ritiene di doversi

riferire anche all'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e

legge nazionale;

2. - Occorre, pertanto, secondo la ormai costante giurisprudenza

di questa Corte (da ultimo ordinanza in data odierna n. 212/1987)

disporre in via preliminare la restituzione degli atti al giudice a

quo, il quale è tenuto a delibare - anzitutto - se l'illegittimità

del tributo riscosso, pur se riferita all'Accordo GATT, possa

comunque farsi risalire ad un regolamento della CEE: nel senso che si

tratti di tassa di effetto equivalente al dazio doganale, anche nella

sfera degli scambi extracomunitari (cfr. n. 177/81);

3. - Solo se l'indagine conseguente alla restituzione degli atti

al giudice a quo, e a quest'ultimo demandata, dovesse concludersi in

senso affermativo, acquisterebbero rilevanza le esposte

argomentazioni svolte dallo stesso giudice rimettente in ordine alla

sentenza di questa Corte n. 113 del 1985.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE