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Ordinanza 20/1987 ECLI:IT:COST:1987:20 Generato dall'IA

Ordinanza 20/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 20/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 20/1987 · Corte costituzionale: 14, 1ª serie

Parole chiave

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gestione delle prestazioni di invalidità indennità di disoccupazione compensazione della rendita d'invalidità compenso per prestazioni prestazioni d'invalidità professionale pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
C) per l'ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli enti locali) promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1983 dal Pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra Filippi Laura e I.N.A.D.E.L.

iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 10 maggio 1984 dal Pretore di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Giuliani Giuliana e I.N.A.D.E.L.

iscritta al n. 1093 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa l'11 giugno 1985 dal Pretore di Viterbo nel

procedimento civile vertente tra Conticiani Emilio ed altri e

I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Verona (ordinanza 21 giugno 1983: R.O.

n. 776/83), di Ancona (ordinanza 10 maggio 1984: R.O. n. 1093/84) e

di Viterbo (ordinanza 11 giugno 1985: R.O. n. 769/85) hanno sollevato

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli enti locali), in

riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che la norma è stata censurata:

A) perché, subordinando il riconoscimento del diritto

all'indennità premio di fine servizio dei figli maggiorenni del

dipendente di un ente locale, deceduto in attività di servizio, alle

condizioni di inabilità a lavoro proficuo, di nullatenenza e di

vivenza a carico, discriminerebbe detti soggetti rispetto ai figli di

dipendenti statali, dal momento che l'art. 7 della legge 29 aprile

1976 n. 177 non richiede per questi ultimi tali condizioni, ai fini

dell'erogazione dell'indennità di buonuscita;

B) perché la medesima norma, con riguardo alle figlie

maggiorenni, richiede le ulteriori condizioni del nubilato o della

vedovanza (ordd. Pretori di Verona e di Ancona);

C) per l'ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in

relazione al diverso trattamento che, in analoga ipotesi, è

riservato a determinate categorie di parenti del lavoratore

dipendente da privati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di

fine rapporto;

che questione identica a quella sub A) è stata già decisa da

questa Corte con la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 221 del

13 luglio 1984;

che anche l'estensione della censura nei termini indicati sub

B), specificamente concernenti le orfane dei dipendenti di enti

locali, è già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata

con l'ordinanza n. 294 del 28 settembre 1983;

che, come questa Corte ha in più occasioni ribadito (cfr.

sentt. n. 5/71; n. 49/76 e, con specifico riguardo alla disciplina

dell'indennità premio di fine servizio, n. 46/83) le evidenti

differenze di organizzazione, di strutture e di finalità esistenti

fra l'ordinamento del pubblico impiego e quello dell'impiego privato

sono tali da escludere l'omogeneità delle situazioni raffrontate,

sicché, anche sotto il profilo sub C), va negato fondamento

all'esaminata censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. b), della legge 8

marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38

Cost., dai Pretori di Verona, di Ancona e di Viterbo con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE