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Ordinanza 199/1987 ECLI:IT:COST:1987:199 Generato dall'IA

Ordinanza 199/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 199/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penalità e accessori relativi al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre

Regesto Legislator

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Ordinanza 199/1987 · Corte costituzionale: penalità e accessori relativi al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre

Parole chiave

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indennità giornaliere di malattia diritto alle prestazioni assicurative assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni assicurazione di crediti compensazione dei rischi pagamento delle prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle

disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre

1985 dal pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra

Credito Italiano e INAIL iscritta al n. 123 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Credito Italiano e dell'INAIL

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che: con ordinanza emessa il 17 dicembre 1985 (notificata

il successivo 28 e comunicata il 7 gennaio 1986; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 27, prima serie speciale dell'11 giugno 1986 e

iscritta al n. 123 r.o. 1986) nel giudizio di opposizione proposto

dal Credito Italiano s.p.a., sede di Cagliari, avverso il decreto n.

862 del 16 novembre con cui il Pretore di Cagliari in funzione di

giudice del lavoro aveva ordinato, su ricorso dell'INAIL, di pagare

all'Istituto la somma complessiva di lire 16.270.783 per premi,

penalità e accessori relativi al periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre

1983 per la mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da

parte dell'opponente, del personale impiegatizio della sede di

Cagliari e della succursale di Iglesias addetto all'elaborazione di

dati con macchine elettroniche e meccanografiche, i centralini

telefonici, terminali video, telescriventi, affrancatrici,

microfilmatrici e fotoriproduttori, il Pretore di Cagliari in

funzione di giudice del lavoro ha giudicato rilevante e, per

contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 co. 2 Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, co. 1 e 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone

l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine ed

occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste

in concreto alcun rischio di infortunio;

che: avanti la Corte si sono costituiti il Credito Italiano con

memoria depositata il 21 marzo 1986 e l'INAIL, con memoria depositata

il 4 luglio 1986, e integrata con successiva memoria, ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il primo luglio 1986, con il quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha concluso per la irrilevanza e, comunque, per

l'infondatezza della proposta questione;

che: nell'adunanza del 6 maggio 1987 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione;

Considerato che: la Corte ha dichiarato non fondata la proposta

questione con sent. n. 221 del 1986, né il giudice

a quo e il Credito Italiano han prospettato argomenti che valgono a

deflettere dalla decisione in allora adottata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 co. 1 e 2 d.P.R. 30 giugno 1965

n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui

impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od

occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussiste

in concreto alcun rischio di infortunio, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 38 co. 2 Cost:, dal Pretore di Cagliari in funzione di

giudice del lavoro con ord. 17 dicembre 1986 (n. 123 r.o. 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE