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Ordinanza 19/1987 ECLI:IT:COST:1987:19 Generato dall'IA

Ordinanza 19/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 19/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

Regesto Legislator

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Ordinanza 19/1987 · Corte costituzionale: 3 della legge 8

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile disoccupazione femminile discriminazione sessuale prestazioni d'invalidità professionale suddivisione della previdenza professionale assistenza e previdenza sociale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali) promosso con l'ordinanza emessa il 29

settembre 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile

vertente tra Lambertini Gino e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 682 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Lambertini Gino;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza del 29 settembre 1981 (R.O. n. 682/81)

del Pretore di Bologna è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968,

n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione

dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non

anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a

carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del

sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985 n. 73, questa Corte ha già

dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la stessa

questione nella considerazione che la materia è ormai regolata

dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 che, con l'art. 19,

ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa

parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni

della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata

dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3, 29 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE