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Ordinanza 177/1987 ECLI:IT:COST:1987:177 Generato dall'IA

Ordinanza 177/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 177/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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istruzione ed altri, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1986 e

Regesto Legislator

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Ordinanza 177/1987 · Corte costituzionale: 831 del registro ordinanze 1986 e

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo

comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e

didattica") e 58, primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980,

n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia

di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),

promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1984 dal Consiglio di

giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso

proposto da Di Marco Giuseppe contro il Ministero della pubblica

istruzione ed altri, iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

Serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana del 31 maggio 1984 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1986) è stata sollevata, in

relazione agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, questione

incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 7, ottavo

comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58, primo

comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in

cui non prevedono l'inclusione - ai fini dell'ammissione al giudizio

di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori

universitari confermati - anche dei medici interni universitari

assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà (per

motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura

universitari); includendo soltanto i medici interni assunti con

delibera nominativa del consiglio di amministrazione

dell'Università;

Considerato che le norme impugnate sono già state dichiarate

illegittime da questa Corte, sotto il medesimo profilo, con la

sentenza n. 46 del 19 febbraio 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 50- bis

del 27 febbraio 1985);

Considerato, inoltre, che il deposito dell'ordinanza di rimessione

è successivo alla pubblicazione della predetta sentenza n. 46 del

1985 e che, pertanto, ben poteva il giudice a quo astenersene,

essendo già caducata a quel momento la norma di cui chiedeva il

controllo di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale degli artt.

7, ottavo comma, lett. h), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 58,

primo comma, lett. i), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, già

dichiarati illegittimi con sentenza n. 46 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE