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Ordinanza 175/1987 ECLI:IT:COST:1987:175 Generato dall'IA

Ordinanza 175/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 175/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri

Regesto Legislator

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Ordinanza 175/1987 · Corte costituzionale: 1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri

Parole chiave

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contributi per le attività di vigilanza esenzione dal pagamento dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento contribuzione alle spese sussidio per le spese scolastiche assicurazione di protezione giuridica
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 5 luglio

1971 n. 429 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n.

589 (Proroga ed aumento dello sgravio degli oneri sociali per le

imprese industriali ed artigiane operanti nel mezzogiorno), art. 22,

ultimo comma, legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento

straordinario nel mezzogiorno per il quinquennio 1976/1980), art. 59

d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 in relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto

1968 n. 918 convertito con modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n.

1089 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri

sociali per favorire nuovi investimenti nei settore dell'industria,

del commercio e dell'artigianato), promossi con due ordinanze emesse

il 14 gennaio ed il 6 maggio 1986 dal Tribunale di Catania nei

procedimenti civili vertenti tra I.N.P.S. e Istituto di

Investigazione e Vigilanza "Veritas Sud" e Gibiino Vincenzo iscritte

ai nn. 382 e 726 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 59 1 s.s. dell'anno

1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il tribunale di Catania, con due ordinanze, emesse

rispettivamente il 14 gennaio 1986 (R.O. n. 382/1986) ed il 6 maggio

1986 (R.O. n. 726/1986) ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429,

convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1971 n. 589, 22,

ultimo comma, della legge 2 maggio 1976 n. 183 e 59 del d.P.R. 6

marzo 1978 n. 218, in relazione all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968

n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968 n.

1089, ed in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto

non prevedono una rigorosa determinazione del costo del beneficio

degli sgravi contributivi in base ad essi ottenibili e dei mezzi di

copertura finanziaria per far fronte alla relativa spesa;

che, in tali termini, la questione è già stata ritenuta

manifestamente infondata da questa Corte con la sentenza n. 12 del

1987, concernente anche l'ammissione al beneficio in questione di

imprese operanti in settori produttivi identici a quelli considerati

nei giudizi a quibus (Istituti di Vigilanza e Case di Cura);

che le menzionate ordinanze non adducono nuovi e diversi motivi

di illegittimità della normativa censurata né prospettano

argomentazioni diverse da quelle disattese dalla Corte con detta

sentenza;

che, la questione appare manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito

con modificazioni nella legge 4 agosto 1971 n. 589, 22, ultimo comma,

della legge 2 maggio 1976 n. 183 e 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, in

relazione all'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con

modificazioni in legge 25 ottobre 1968 n. 1089, sollevata, in

riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., dal Tribunale di

Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: FERRARI

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE