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Ordinanza 162/1987 ECLI:IT:COST:1987:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 162/1987 · Corte costituzionale: 5, commi 4 e 6,

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici traffico aggravato di stupefacenti contrabbando di guerra contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,

della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni

e degli esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

1986 dal Pretore di Torino nel procedimento penale a carico di

Bechis Claudio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Torino, con ordinanza 24 gennaio 1986

(Reg. ord. n. 536/86), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost, dell'art. 5, commi 4

e 6, della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi"), nella parte in cui è prevista un'identica

sanzione sia per l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli

trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo e di armi

giocattolo aventi la canna priva del tappo rosso incorporato sia per

l'ipotesi di detenzione dei medesimi giocattoli, sotto il profilo che

sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di

diversa portata, nonché nella parte in cui la detenzione di un'arma

giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con un minimo

edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da

sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi

dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene

in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a

sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti aspetti

di minore pericolosità e gravità;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata non

fondata da questa Corte con la sentenza n. 171 del 1986 e

manifestamente infondata con l'ordinanza n. 307 del 1986, e che

nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in

parola;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge 18 aprile 1975

n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE