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Sentenza 154/1987 ECLI:IT:COST:1987:154 Generato dall'IA

Sentenza 154/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 154/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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26 luglio 1961, n.709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 154/1987 · Corte costituzionale: 26 luglio 1961, n.709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di

Parole chiave

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licenziamento del pubblico dipendente congedo per servizio militare anzianità di servizio qualità di dipendente procedura disciplinare militare degradazione militare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
709, in riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo - sul
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge

26 luglio 1961, n.709 (Stato giuridico ed avanzamento dei militari di

truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1986 dalla

Corte dei Conti sul ricorso proposto da Pappaluca Basilio, iscritta

al n. 640 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima s.s. dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo:

Con ordinanza 12 febbraio 1986, la Corte dei Conti sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 26

luglio 1961, n. 709, in riferimento all'art. 3 Cost., ritenendo - sul

piano interpretativo - che la norma impugnata, richiamando il

precedente art. 18 lett. a), e venendo integrata dall'art.52 del T.U.

29 dicembre 1973, n.1092, richiede per i militari di truppa

un'anzianità di servizio minima di venti anni.

La questione veniva sollevata in occasione del ricorso di un

agente del corpo delle guardie di P.S. che si doleva di non essere

stato ammesso al trattamento di quiescenza perché licenziato, con

perdita di grado e rimozione, dopo oltre quindici anni di servizio

utile, ma con anzianità inferiore ad anni venti.

In merito la Corte rimettente si riferiva ai precedenti costituiti

dalle sentenze nn.144/1971, 255/1982 e 236/1985 di questa Corte, alle

cui argomentazioni pienamente aderiva. Si rilevava, infatti,

nell'ordinanza che nessuna razionale giustificazione era alla base

della norma che consentiva al militare di P.S. di conseguire il

trattamento di quiescenza solo se in possesso di un'anzianità

pensionabile diversa e più elevata di quella richiesta ad ufficiali

e sottufficiali, quando avesse perduto il grado nelle medesime

condizioni e per gli stessi motivi per cui veniva perduto da

ufficiali e sottufficiali delle FF.AA. (a maggior ragione, poi se

appartenenti alla medesima Arma o Corpo). A nulla rileverebbe,

infatti, la differenza di Corpo, grado o posizione gerarchica,

giacché la sostanziale identità ed affinità del servizio prestato,

sia pure a livelli diversi, esigerebbe identità di trattamento ai

fini di quiescenza.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è costituito dinanzi

alla Corte Costituzionale né è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Secondo quanto esposto in narrativa, la Corte Costituzionale, in

riferimento questa volta alle norme che regolano il trattamento di

quiescenza degli agenti delle guardie di P.S. (art. 58 della legge 26

luglio 1961, n. 709), è nuovamente chiamata a decidere se contrasti

col principio d'eguaglianza la disparità di disciplina esistente in

ordine al conseguimento della pensione prima dell'emanazione del T.U.

29 dicembre 1973, n. 1092, tra ufficiali da un lato e militari di

truppa dall'altro, se dimessi con rimozione e perdita del grado.

Al riguardo la Corte deve ancora rilevare che, mentre ufficiali e

sottufficiali di P.S. maturavano il diritto al trattamento

pensionistico al quindicesimo anno di servizio, le guardie di P.S.,

per effetto della norma impugnata, avrebbero potuto ottenere lo

stesso diritto solo al compimento del ventesimo anno.

Simile disparità, però, non appare sorretta da alcun fondamento,

quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze armate che

abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni, perché -

come la Corte rimettente ha osservato - la differenza di grado non

può avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari

per conseguire il diritto a pensione (sentenze nn. 236/1985, 255/1982

e 114/1971).

Talché, limitatamente agli effetti di applicazione della

disposizione denunziata alla fattispecie normativa nella quale

rientra l'ipotesi in esame, va dichiarata l'illegittimità della

norma in parte qua.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58 della legge 26

luglio 1961, n. 709 (stato giuridico ed avanzamento dei militari di

truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di P.S.),

nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S.

potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di

servizio se dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado

o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE