Ordinanza 152/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 152/1987 · Corte costituzionale: 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge
30 aprile 1962, n. 283 ("Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e
262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande"), promossi con sette ordinanze
emesse il 22 novembre 1983 e 12 aprile 1984 dal Pretore di Piombino
nei procedimenti penali a carico di Banci Roma, Ciampi Albano,
Bertone Antonio ed altra, Volpe Giuseppe, Mazzarri Luciano e altri,
Crisci Antonietta e Chieffo Maria, iscritte ai nn. 167, 1165, 1166,
1167, 1168, 1169 e 1170 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 dell'anno 1984 e n.
38- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con sette ordinanze emesse il 22 novembre 1983 e il
12 aprile 1984 il Pretore di Piombino ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(modifiche al T.U. delle leggi sanitarie), nella parte in cui prevede
la punibilità, con la pena dell'ammenda, del fatto previsto
dall'art. 42, secondo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 26
marzo 1980, n. 327 (manipolazione o vendita di sostanze alimentari
senza indossare il camice e il copricapo), per il dubbio che tale
norma violi il principio di uguaglianza conservando il carattere di
reato ad un comportamento obiettivamente meno grave di altri, oggi
rientranti in fattispecie depenalizzate ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689;
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione non contengono
alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei
giudizi di provenienza, limitandosi ad un'affermazione apodittica
della rilevanza stessa; né consentono comunque di desumerla da una
descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;
che conseguentemente, alla luce della costante giurisprudenza di
questa Corte, la questione va dichiarata manifestatamente
inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
sollevata dal Pretore di Piombino con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI