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Ordinanza 150/1987 ECLI:IT:COST:1987:150 Generato dall'IA

Ordinanza 150/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 150/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale a carico di Zaccarelli Giorgio ed altri, iscritta al n. 66 del

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Ordinanza 150/1987 · Corte costituzionale: 66 del

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro ricusazione del pubblico ministero revoca dell'atto amministrativo restituzione in pristino cancellazione dall'albo avvocati ritiro dell'effetto sospensivo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343- bis,

quinto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 22 ottobre 1985 dal Pretore di Bergamo nel procedimento

penale a carico di Zaccarelli Giorgio ed altri, iscritta al n. 66 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 22 ottobre

1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 25 e 111 della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 343- bis, quinto comma, del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede, tra i

soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione, il Pretore

che ha emesso un provvedimento di sequestro, revocato dal Tribunale

c.d. della Libertà, in sede di riesame, con provvedimento

(ordinanza) avente, di fatto, natura di sentenza, laddove escluda i

reati presupposti a detto sequestro, per difetto dell'elemento

soggettivo e/o oggettivo, venendo così a realizzare una sentenza

istruttoria di proscioglimento, con avocazione a sé, dal Giudice

naturale pre costituito per legge, del soggetto nei cui confronti era

stata avviata l'azione penale";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto: in via principale, che la questione sia

dichiarata inammissibile, e ciò perché, come risulta dagli atti del

procedimento a quo, il Pretore, subito dopo il provvedimento di

revoca pronunciato dal Tribunale, ha emesso un nuovo provvedimento di

sequestro; in subordine, che la questione stessa venga dichiarata non

fondata;

Considerato che l'eccezione proposta dall'Avvocatura Generale

dello Stato deve trovare accoglimento perché il nuovo provvedimento

di sequestro, emesso dallo stesso Pretore successivamente

all'ordinanza di revoca pronunciata dal Tribunale in sede di riesame,

ha reso non più rilevante nel giudizio a quo la proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 343- bis, quinto comma, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e

111 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con ordinanza del 22

ottobre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI