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Ordinanza 149/1987 ECLI:IT:COST:1987:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno

Regesto Legislator

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Ordinanza 149/1987 · Corte costituzionale: 338 dell'anno

Parole chiave

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sovvenzione prestazioni assicurative correnti misure per il settore dei trasporti perturbamento del servizio ferroviario sussidio per le spese di soggiornante settimanale prestazioni transitorie
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

29 novembre 1971, n. 1080 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2

agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il

potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di

concessione); dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221

(Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e

di altre linee di trasporto in regime di concessione); promosso con

ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal T.A.R. per il Lazio sul

ricorso proposto dalla Soc. Veneta Autoferrovie contro il Ministero

dei trasporti iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno

1979;

Visto l'atto di costituzione della Soc. Veneta Autoferrovie

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Soc. Veneta Autoferrovie e

l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Ritenuto che con atto in data 2 giugno 1977 la società Veneta

Autoferrovie S.p.a., concessionaria di vari servizi ferroviari e

automobilistici sostitutivi di ferrotramvie ubicati nelle regioni

Veneto ed Emilia-Romagna, impugnava davanti al tribunale

amministrativo regionale per il Lazio il decreto del Ministero dei

trasporti (D.g.M.T.C.

n. 597/A-4923) in data 31 dicembre 1976, relativo alla terza

revisione della sovvenzione per l'esercizio dei servizi stessi;

che la ricorrente lamentava, in particolare, che la revisione

della sovvenzione fosse stata fatta in relazione alla situazione

economica dell'impresa quale risultava al tempo della emissione

dell'atto impugnato, con una riserva di integrazione per i soli oneri

non ancora intervenuti ma già previsti da disposizioni legislative,

da accordi sindacali ovvero da pronunzie giurisdizionali;

che nel corso del giudizio il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza

5 febbraio 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 97

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 della l. 29 novembre 1971, n. 1080, nella parte

in cui fissa l'entità delle sovvenzioni di esercizio in favore di

concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive al

livello computato in via definitiva con la terza revisione;

b) in caso di mancato accoglimento della questione sub a),

dell'art. 4 della l. 2 agosto 1952, n. 1221, nella parte in cui

prevede il divieto di cumulo fra l'ultima revisione della sovvenzione

ed i sussidi integrativi di esercizio in favore di concessionari di

linee ferroviarie e di autolinee sostitutive;

Considerato che le questioni sollevate attengono al sistema,

all'entità e alle modalità di erogazione delle provvidenze

pubbliche, in base al complesso normativo che disciplina la materia

delle concessioni di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive,

adducendosi che le suddette provvidenze non sono idonee ad assicurare

l'equilibrio economico delle aziende concessionarie. Queste, pur

essendo legittimate all'esercizio della concessione, sono pur sempre

imprese, tenute ad attuare servizi efficienti, caratterizzati

peraltro dalla congruità dei ricavi rispetto ai costi;

che nella materia sono intervenute nuove norme, rispetto a

quelle che regolavano le provvidenze al momento dell'emanazione della

suindicata ordinanza del T.A.R. per il Lazio in quanto:

1) l'art. 15 della l. 8 giugno 1978, n. 297, ha disposto che le

ferrovie le quali abbiano già goduto della sovvenzione, ai sensi

della l. 29 novembre 1971, n. 1080, possono usufruire, per

l'esercizio 1979, di acconti sulle future revisioni ed integrazioni

della sovvenzione, fino ad un limite massimo del venti per cento

della sovvenzione in atto già accordata o, per la parte riferibile

alle perdite di esercizio, per ciascun anno successivo a quello cui

si riferisce la terza revisione;

2) l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1980, n. 66, convertito in l. 16

maggio 1980, n. 176, ha autorizzato il Ministero dei trasporti ad

erogare alle ferrovie in regime di concessione acconti sino al limite

massimo dell'ottanta per cento delle maggiori perdite annue di

esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate

per la determinazione della sovvenzione annua già accordata;

3) l'art. 27 della l. 7 agosto 1982, n. 526, ha disposto che

l'art. 2 già citato va interpretato nel senso che lo stesso trova

applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre

la data di entrata in vigore delle norme di attuazione della l. 8

giugno 1978, n. 297;

4) l'art. 8 della l. 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria

1985), ha autorizzato il Ministero dei trasporti a procedere ad una

ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio,

oltre quella (terza) prevista dall'art. 1 della l. 29 novembre 1971,

n. 1080;

che si deve accertare in qual modo le norme citate abbiano

inciso sulla disciplina delle provvidenze previste per i

concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive,

procedendo quindi ad una nuova valutazione della rilevanza delle

questioni di costituzionalità nel giudizio, nel corso del quale le

stesse sono state sollevate;

che detta valutazione spetta al giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI