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Ordinanza 147/1987 ECLI:IT:COST:1987:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale

Regesto Legislator

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art. 8 della Costituzione; Ordinanza 147/1987 · Corte costituzionale: penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale

Parole chiave

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libertà di religione diritto ecclesiastico protestante Stato confessionale discriminazione religiosa rapporti Stato-Chiesa matrimonio religioso

Disposizioni normative citate

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art. 8 della Costituzione
1980, ha denunciato, "in riferimento all'art. 8, primo comma, Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale

di Firenze nel procedimento penale a carico di Della Bella Paolo ed

altri, iscritta al n. 877 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione di Della Bella Paolo ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice

relatore Giovanni Conso;

Udito l'avv. Paolo Barile per Menescalchi Franco e Della Bella

Paolo;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 ottobre

1980, ha denunciato, "in riferimento all'art. 8, primo comma, Cost.

anche in relazione agli artt. 7, primo comma, e 19 Cost.",

l'illegittimità dell'art. 402 del codice penale, che punisce il

vilipendio della religione dello Stato;

e che la questione si fonda unicamente sul rilievo che l'art. 8

della Costituzione, "nello stabilire che tutte le confessioni

religiose sono egualmente libere davanti alla legge", "esclude

chiaramente che una qualsiasi confessione religiosa possa ritenersi

assunta a religione dello Stato";

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 85 del 10 aprile 1985) la legge 25 marzo 1985, n. 121, che

autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo

addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta

modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede" e che tale legge è entrata in

vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica

(v. Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 20 giugno 1985);

e che il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce

espressamente: "Si considera non più in vigore il principio,

originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione

cattolica come sola religione dello Stato italiano";

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua di tale

innovazione normativa, la questione, così come sollevata, sia ancora

rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 364 del 1985).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI