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Ordinanza 143/1987 ECLI:IT:COST:1987:143 Generato dall'IA

Ordinanza 143/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 143/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore

Regesto Legislator

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Ordinanza 143/1987 · Corte costituzionale: materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore

Parole chiave

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età legale di pensionamento aliquota della rendita d'invalidità rendita straordinaria senza limite di reddito contributi previdenziali calcolo della rendita accredito di vecchiaia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma

quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di

calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria); 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale) nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo,

della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei

trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica

salariale); delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n.

636 e successive modificazioni; dell'art. 3 della legge 29 maggio

1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in

materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore

di Milano il 19 marzo, il 23 ottobre e il 26 marzo 1986 nei

procedimenti civili vertenti tra Olgiati Carlo, Casati Giovanni e

Moroni Mario contro l'I.N.P.S. ed iscritte ai nn. 534, 631 e 688 del

registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 49 e 57, prima serie speciale, del 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R.

27 aprile 1968, n. 488, 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969,

n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3

giugno 1975, n. 160, delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile

1939, n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29

maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime

dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in

considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico,

le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione,

eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione è stata già decisa da questa Corte con

sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze

di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e

diversi profili di illegittimità costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile

1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153,

nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno

1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939,

n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Milano

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il

10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI