Ordinanza 141/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdella legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 141/1987 · Corte costituzionale: della legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7
della legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi esteri) promosso con
ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dalla Corte d'Appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Panagopoulos Canagiotis ed altri,
iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, del
5 novembre 1986;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Panagopoulos Canagiotis ed altri, imputati del reato di contrabbando
aggravato di sigarette (importate dal Belgio), previsto e punito
dagli artt. 292 e 295 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la Corte
d'appello di Napoli con ordinanza del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n.
622 del 1986) sollevava questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724 in riferimento agli
artt. 3 e 11 Cost.;
che la Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava
l'istituzione di nuovi dazi doganali, o di tasse equivalenti, mentre
il successivo art. 37 prevedeva l'obbligo degli Stati membri di
escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini in ordine agli
approvvigionamenti ed agli sbocchi commerciali; l'art. 95, infine,
vietava imposte discriminatrici a favore dei prodotti nazionali;
che secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 3 l. n. 724
del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dalla detta
Comunità economica, una "sovrimposta di confine" equivalente ad un
dazio doganale, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e
95 del Trattato CEE;
che inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi
importati, depositi di distribuzione soggetti ad autorizzazione
dell'Amministrazione finanziaria, pareva contrastare con il cit. art.
37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo a limitare gli effetti
dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a discriminare le
posizioni dei cittadini degli Stati membri della Comunità. L'art. 7,
infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai reati di contrabbando
per cui si procedeva in sede penale;
che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,
chiedendo che le questioni fossero dichiarate non fondate.
Considerato preliminarmente che la denuncia del giudice a quo
concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957,
istitutivo della Comunità Economica Europea, ritenendosi che le
norme censurate violino non già puntuali regolamenti o norme
comunitarie, bensì direttamente il principio fondamentale,
ricavabile in particolare dagli artt. 12, 37 e 95 del Trattato
stesso, secondo cui compito principale della Comunità è quello di
promuovere, mediante l'instaurazione di un Mercato Comune ed il
graduale avvicinamento delle politiche degli Stati aderenti, lo
sviluppo armonico della loro attività economica;
che conseguentemente (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22
febbraio 1985 nn. 47 e 48, 20 marzo 1985 n. 81, 19 dicembre 1986 n.
275) la Corte ritiene di doversi occupare delle due questioni
sottoposte al suo esame;
che nel merito le questioni sono state già decise da questa
Corte, la quale nella sent. n. 286 del 1986 ha osservato come la
"sovrimposta di confine", di cui all'impugnato art. 3 l. n. 724 del
1975, non sia un dazio doganale, vietato dal Trattato, bensì trovi
corrispondenza nell'imposta di consumo gravante sui tabacchi di
produzione nazionale e serva a parificare il trattamento tributario
di questi ultimi a quello dei tabacchi di produzione CEE (cfr. artt.
1 e 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 e l. 7 marzo 1985 n. 76), evitando
così ogni ingiustificata discriminazione;
che pertanto le questioni si appalesano manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724,
sollevate in riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte
d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto
già decise con sent. n. 286 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI