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Ordinanza 138/1987 ECLI:IT:COST:1987:138 Generato dall'IA

Ordinanza 138/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 138/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen, art. 3 Cost; Ordinanza 138/1987 · Corte costituzionale: celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione carcerazione in diritto degli stranieri assenza prolungata all'estero allontanamento nonostante motivi di salute statuto di rifugiato allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in
art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del

codice penale promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dal

Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Hosp Franz,

iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - nel corso di un

procedimento penale a carico di Hosp Franz, detenuto per un diverso

fatto nella Repubblica Federale di Germania, essendone stata negata

la estradizione - con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 (e pervenuta

a questa Corte il 9 marzo 1982 - R.O. 171/1982), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in

riferimento all'art. 3 Cost.;

che il dubbio di legittimità costituzionale investe il citato

art. 159 cod pen. nella parte in cui, non prevedendo

quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione

dell'imputato all'estero, ove questi non consenta la

celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur

se richiesta, sia stata rifiutata dallo Stato estero o

non sia ammissibile, determinerebbe un diverso trattamento tra

l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei confronti del

quale si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato detenuto

all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla

comparizione in udienza - secondo quanto ritenuto da questa Corte

nella sentenza n. 212 del 1974 - e nei confronti del quale può

verificarsi la estinzione del reato per prescrizione;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri chiedendo che la Corte si pronunci nel senso

della non fondatezza della questione proposta, non apparendo illogico

che non sia posto a carico dell'imputato, come causa ostativa della

prescrizione, un fatto allo stesso non imputabile;

Considerato che questione del tutto identica a quella oggetto del

presente giudizio, sollevata dallo stesso Tribunale di Bolzano in

altro procedimento a carico dello stesso imputato, è già stata

decisa da questa Corte, con ordinanza n. 115 del 1983, nel senso

della manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI