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Ordinanza 134/1987 ECLI:IT:COST:1987:134 Generato dall'IA

Ordinanza 134/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 134/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ufficiale della Repubblica nn. 13- bis, 273- bis e 279- bis dell'anno

Regesto Legislator

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Ordinanza 134/1987 · Corte costituzionale: Ufficiale della Repubblica nn. 13- bis, 273- bis e 279- bis dell'anno

Parole chiave

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eleggibilità elezione regionale iscrizione elettorale circoscrizione elettorale diritto elettorale elezioni locali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3, 5 e 7

del decreto Presidente regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3

(Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei

consigli comunali nella Regione siciliana) e dell'art. 6 della legge

regione Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigli nelle

province siciliane), promossi con ordinanze emesse rispettivamente

l'11 ottobre 1983 dal Tribunale di Agrigento, il 30 ottobre 1984, il

13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio 1985 dal

Tribunale di Messina, il 17 dicembre 1985 e il 4 marzo 1986 dal

Tribunale di Siracusa, iscritte al n. 913 del registro ordinanze

1984, ai nn. 393, 394, 395, 505 del registro ordinanze 1985 e ai nn.

306 e 326 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 13- bis, 273- bis e 279- bis dell'anno

1985 e nn. 2, 34 e 37 della prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'avvocato Salvatore Raimondi per la Regione Sicilia;

Ritenuto che i Tribunali: di Agrigento, con ordinanza emessa l'11

ottobre 1983 (r.o. 913/1984); di Messina, con ordinanze emesse il 30

ottobre 1984, il 13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio

1985 (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985); di Siracusa, con ordinanza

emessa il 17 dicembre 1985 (r.o. 326/1986), hanno tutte impugnato, in

riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., gli artt. 5 e 6 del testo unico

delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione

siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 20

agosto 1960, n. 3;

che il già menzionato Tribunale di Siracusa, con ordinanza

emessa il 4 marzo 1986 (r.o. 306/1986), ha impugnato anche, in

riferimento agli stessi articoli 3 e 51 Cost., l'art. 6, n. 7 della

legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16;

Considerato che gli artt. 5 e 6 del precitato testo unico sono

stati denunciati a questa Corte per avere illegittimamente limitato

l'elettorato passivo, disponendo alcune cause di ineleggibilità a

Consigliere comunale e di incompatibilità con tale carica;

che identica censura è stata mossa in ordine alla

ineleggibilità a Consigliere provinciale, disposta con l'art. 6, n.

7 della legge regionale n. 16 del 1957;

che la recente legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31,

recante, fra l'altro, "norme in materia di ineleggibilità e

incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di

quartiere", ricalcando la legge statale 23 aprile 1981, n. 154, ha

profondamente modificato al riguardo la disciplina che vigeva

all'atto dell'emissione delle ordinanze di rinvio, sia convertendo in

incompatibilità alcune cause di ineleggibilità, sia facoltizzando

l'interessato a rimuovere le incompatibilità, sia addirittura

abrogando talune ipotesi di limitazione all'elettorato passivo

anteriormente previste;

che il suddetto riordinamento della materia rende di conseguenza

necessario il riesame, da parte dei giudici a quibus, delle sollevate

questioni di legittimità costituzionale affinché ne sia valutata

nuovamente la perdurante rilevanza alla stregua della sopravvenuta

normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento (r.o.

913/1984), di Messina (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985) e di Siracusa

(r.o. 306 e 326/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI