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Ordinanza 126/1987 ECLI:IT:COST:1987:126 Generato dall'IA

Ordinanza 126/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 126/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionalmente illegittima, in parte qua, con sentenza n. 271 del

Regesto Legislator

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art. 119 Cost; Ordinanza 126/1987 · Corte costituzionale: 271 del

Parole chiave

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finanze regionali imposta locale lite in materia di contribuzioni pubbliche tassa d'utilizzazione tassa di licenza imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 119 Cost
contrasto con l'art. 119 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge Regione

Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle

concessioni regionali per l'esercizio venatorio) promossi con cinque

ordinanze emesse il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma ed iscritte

ai nn. da 795 a 799 del Registro Ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1° s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della

l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n 79 - nella parte in cui determina

nella misura di lire 8.000 per ettaro la tassa di concessione

regionale per le riserve di caccia - in quanto, avendo superato i

limiti massimi d'imposizione consentiti dall'art. 3 della l. 16

maggio 1970, n. 281 e dalla l. 23 novembre 1979, n. 594, si pone in

contrasto con l'art. 119 Cost.;

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata

costituzionalmente illegittima, in parte qua, con sentenza n. 271 del

1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 1° marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 4 l. reg. Lazio 28

settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni

regionali per l'esercizio venatorio), già dichiarato

costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza

19 dicembre 1986, n. 271.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE