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Ordinanza 122/1987 ECLI:IT:COST:1987:122 Generato dall'IA

Ordinanza 122/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 122/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato

Regesto Legislator

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Ordinanza 122/1987 · Corte costituzionale: nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato

Parole chiave

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stato d'emergenza incompetenza territoriale protezione dello Stato ordinanza di necessità incostituzionale domanda di protezione provvisoria stato richiesto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato

il 9 luglio 1986, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed

iscritto al n. 33 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione

sorto a seguito dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento

della protezione civile 31 maggio 1986, n. 736/FPC/ZA, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 131 del

9 giugno 1986, concernente "misure dirette a fronteggiare

tempestivamente situazioni di emergenza".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la regione Lombardia, in persona del Presidente

pro-tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli

avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ha impugnato in sede di

conflitto di attribuzioni l'ordinanza del Ministro per il

coordinamento della protezione civile n. 736 del 31 maggio 1986,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 1986, avente

ad oggetto "Misure dirette a fronteggiare tempestivamente le

situazioni di emergenza", per invasione delle competenze

costituzionalmente garantite alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119

Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato, la dichiarazione di non fondatezza del

ricorso;

che con atto depositato il 10 novembre 1986 il Presidente della

Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio, ha rinunciato

al ricorso, e che la rinuncia medesima risulta ritualmente accettata

dall'Avvocatura dello Stato in data 16 dicembre 1986.

Considerato che, pertanto, il processo di cui trattasi va

dichiarato estinto;

Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al conflitto di

attribuzione promosso dalla regione Lombardia contro l'ordinanza 31

maggio 1986, n. 736 del Ministro per il coordinamento della

protezione civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE