Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 121/1987 ECLI:IT:COST:1987:121 Generato dall'IA

Ordinanza 121/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 121/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ministro per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1986,

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 121/1987 · Corte costituzionale: Ministro per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1986,

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di abbandonare un dato territorio revoca dell'opposizione domanda di protezione provvisoria stato richiedente legittimazione a contestare licenza competenza legislativa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ordinanza del

Ministro per il coordinamento della protezione civile 31 maggio 1986,

n. 736/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

serie generale, n. 131 del 9 giugno 1986, concernente "misure dirette

a fronteggiare tempestivamente le situazioni di emergenza" promosso

con ricorso della regione Lombardia, notificato il 9 luglio 1986,

depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 22 del

registro ricorsi 1986.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Lombardia, in persona del Presidente

pro-tempore della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ha impugnato in sede di

giudizio di legittimità costituzionale l'ordinanza del Ministro per

il coordinamento della protezione civile n. 736 del 31 maggio 1986,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 1986, avente

ad oggetto "Misure dirette a fronteggiare tempestivamente le

situazioni di emergenza", per violazione degli artt. 117, 118 e 119

Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito, a

mezzo dell'Avvocatura dello Stato, l'inammissibilità del ricorso;

che con atto depositato il 10 novembre 1986 il Presidente della

Giunta regionale, su conforme delibera del Consiglio, ha rinunciato

al ricorso, e che la rinuncia medesima risulta ritualmente accettata

dall'Avvocatura dello Stato in data 16 dicembre 1986.

Considerato che, pertanto, il processo di cui trattasi va

dichiarato estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di

legittimità costituzionale promosso dalla regione Lombardia contro

l'ordinanza 31 maggio 1986, n. 736 del Ministro per il coordinamento

della protezione civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE