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Sentenza 116/1987 ECLI:IT:COST:1987:116 Generato dall'IA

Sentenza 116/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 116/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 42 della Costituzione; Sentenza 116/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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art. 42 della Costituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 42 della Costituzione
ordine all'art. 42 della Costituzione, non essendovi alcuna

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, legge 27

luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili

urbani"), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1982 dal

Pretore di Pomigliano d'Arco, nel procedimento civile vertente tra

Caputo Mario e De Fazio Roberto, iscritta al n. 65 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 184 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Il Pretore di Pomigliano d'Arco, con ordinanza del 15 dicembre

1982 (R.O. n. 65/1983), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 73 della legge n. 392 del 1978, (Locazione

di immobili urbani), in riferimento agli articoli 3 e 42, secondo

comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede in regime

transitorio il diritto di recesso anticipato del locatore di un

immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione in caso di mancata

occupazione continuativa dell'immobile, a differenza di quanto

previsto dall'art. 59, n. 8, per gli immobili destinati ad uso

abitativo.

Dubita il giudice a quo che tale diversità di trattamento

introduca una discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di

immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'infondatezza della questione essendo evidente la

sostanziale differenza che intercorre tra le due categorie di

locazioni e la giusta diversità di valutazione, da parte del

legislatore, degli interessi posti a raffronto.

È giurisprudenza costante di questa Corte che il principio di

eguaglianza garantisca parità di trattamento solo a parità di

situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di

ragionevolezza, è riservata alla discrezionalità del legislatore

ordinario.

Nella specie - come questa Corte ha già ritenuto in giudizi

aventi ad oggetto questioni analoghe (sentenze n. 111 del 1981 e n.

252 del 1983) - nessuna omogeneità sussiste tra i rapporti locatizi

aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione, ai quali soltanto

si applica il regime dell'equo canone, ed immobili destinati ad uso

diverso, avendo il legislatore voluto riconoscere con la legge n. 392

del 1978 il diverso rilievo economico e sociale dei due rapporti

locatizi, regolandoli in modo distinto sia nella disciplina

transitoria che in quella definitiva. In particolare alle locazioni

di immobili destinati ad uso diverso viene accordata una maggiore

libertà negoziale e conseguentemente una tutela normativa più

affievolita, rispetto agli immobili destinati ad abitazione, in

considerazione delle perduranti difficoltà di rinvenire sul libero

mercato edilizio un numero di abitazioni adeguato alle esigenze

sociali.

Alla luce di tali principi del tutto giustificata si rivela la

differenza normativa in tema di recesso del locatore denunziata con

l'ordinanza di rimessione.

Per le ragioni ora esposte nessuna lesione sussiste neppure in

ordine all'art. 42 della Costituzione, non essendovi alcuna

compressione del diritto di proprietà, atteso che la mancata

disponibilità del bene discende originariamente dalla stessa

volontà negoziale delle parti.

La questione, pertanto, va dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE