Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 113/1987 ECLI:IT:COST:1987:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 101 della Costituzione; Ordinanza 113/1987 · Corte costituzionale: 48, 1ª serie

Parole chiave

Generato dall'IA
giurisdizione costituzionale competenza del pubblico ministero nozione di amministrazione aggiudicatrice inosservanza delle norme sulla competenza servitù di Stato legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 101 della Costituzione
all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

due ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Tribunale di Pisa nei

procedimenti penali a carico di Bardelli Bruno e di Fruzzetti

Agostino, iscritte ai nn. 609 e 610 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con due ordinanze dall'identico

contenuto emesse il 4 giugno 1984, ha denunciato, in riferimento

all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui richiede il

parere favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la

richiesta di patteggiamento";

e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n.

120 del 1984 nei sensi di cui alla relativa motivazione e

manifestamente infondata con ordinanze n. 265 del 1985 e n. 276 del

1986 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 101

della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE