Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 112/1987 ECLI:IT:COST:1987:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 112/1987 · Corte costituzionale: ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
difesa e questioni militari procedura penale militare servizio militare disobbedienza militare attentato contro la sicurezza militare responsabilità dell'assicurazione militare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione

di coscienza), promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 1985

dal Tribunale di Padova nei procedimenti penali a carico di Follador

Pietro e Tornatore Mauro, iscritte ai nn. 538 e 554 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con due ordinanze

dall'identico contenuto emesse il 20 dicembre 1985, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 25 e 103 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza), "nella parte in cui

assoggetta l'ammesso al servizio sostitutivo civile alla

giurisdizione militare";

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e

vanno, quindi, riuniti;

che con sentenza n. 113 del 1986 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre

1972, n. 772, "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di

coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano

sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772

(Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 113 del

1986, "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza

ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla

giurisdizione dei tribunali militari", questione sollevata dal

Tribunale militare di Padova con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE