Ordinanza 109/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdisciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 2237 c.c, art. 2237 c.c, art. 3 Cost; Ordinanza 109/1987 · Corte costituzionale: 2237 c.c., ponendo gli ingegneri
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli
architetti) in riferimento all'art. 2237 codice civile, promosso con
l'ordinanza emessa il 22 dicembre 1983 dalla Corte di cassazione sul
ricorso proposto da Gaudino Elio ed altra contro Latini Franco
iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Gaudino Elio ed altra;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che:
1. la Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 dicembre 1983,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18
della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli
ingegneri e degli architetti) "in riferimento agli artt. 2237 c.c. e
3 della Costituzione";
2. il giudice a quo deduce che la norma censurata, nel prevedere
l'aumento automatico del compenso spettante ad ingegneri ed
architetti per l'ipotesi di sospensione dall'incarico, diverge dalla
disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri
e gli architetti in una posizione di favore rispetto ad altre
categorie, non giustificata dalle caratteristiche delle prestazioni;
3. si è costituita una delle parti private del giudizio a quo,
concludendo per l'accoglimento della questione;
Considerato che la medesima questione, sotto gli stessi profili,
è stata già esaminata dalla Corte e, con sentenza n. 192 del 1984,
dichiarata non fondata in quanto "la maggiorazione del compenso per
l'incarico parziale ha nella specie un sicuro e razionale nesso con
la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e
architetti";
che non vengono addotti nel caso ora all'esame, argomenti nuovi
che possano indurre la Corte a modificare tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe
professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento
all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE