Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 109/1987 ECLI:IT:COST:1987:109 Generato dall'IA

Ordinanza 109/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 109/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 2237 c.c, art. 2237 c.c, art. 3 Cost; Ordinanza 109/1987 · Corte costituzionale: 2237 c.c., ponendo gli ingegneri

Parole chiave

Generato dall'IA
onorario dell'architetto clausola d'architetto sospensione delle prestazioni divieto di esercizio della professione riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio mercede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 2237 c.c
ingegneri e degli architetti) "in riferimento agli artt. 2237 c.c.
art. 2237 c.c
disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge

2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli ingegneri e degli

architetti) in riferimento all'art. 2237 codice civile, promosso con

l'ordinanza emessa il 22 dicembre 1983 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto da Gaudino Elio ed altra contro Latini Franco

iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Gaudino Elio ed altra;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che:

1. la Corte di Cassazione, con ordinanza del 22 dicembre 1983,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18

della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe professionali degli

ingegneri e degli architetti) "in riferimento agli artt. 2237 c.c. e

3 della Costituzione";

2. il giudice a quo deduce che la norma censurata, nel prevedere

l'aumento automatico del compenso spettante ad ingegneri ed

architetti per l'ipotesi di sospensione dall'incarico, diverge dalla

disciplina ordinaria di cui all'art. 2237 c.c., ponendo gli ingegneri

e gli architetti in una posizione di favore rispetto ad altre

categorie, non giustificata dalle caratteristiche delle prestazioni;

3. si è costituita una delle parti private del giudizio a quo,

concludendo per l'accoglimento della questione;

Considerato che la medesima questione, sotto gli stessi profili,

è stata già esaminata dalla Corte e, con sentenza n. 192 del 1984,

dichiarata non fondata in quanto "la maggiorazione del compenso per

l'incarico parziale ha nella specie un sicuro e razionale nesso con

la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e

architetti";

che non vengono addotti nel caso ora all'esame, argomenti nuovi

che possano indurre la Corte a modificare tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Tariffe

professionali degli ingegneri e degli architetti), in riferimento

all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE