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Ordinanza 106/1987 ECLI:IT:COST:1987:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e

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Ordinanza 106/1987 · Corte costituzionale: 1, commi 9-bis e

Parole chiave

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protrazione della locazione diritto di riprendere il possesso della cosa diritto di ritenzione del locatore disdetta del contratto di locazione stato della cosa locata diritto di prelocazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e

9-quater, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5

aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta

tensione abitativa), promossi dal Tribunale di Firenze con ordinanza

emessa il 18 dicembre 1985 in causa Mazzoni Rolanda contro s.p.a. P.

M. Auto (n. 546/1986), dal Tribunale di Aosta con ordinanze emesse il

4 marzo 1986 in causa Cavalli Vittorino contro s.r.l. Cielo Alto

Residence (n. 607/1986), l'8 marzo 1986 in cause Gandini Angelina c.

stessa s.r.l. (n. 646/1986), Carozzi Liliana c. stessa s.r.l. (n.

647/1986), Luraschi Marisa c. stessa s.r.l. (n. 648/1986), dal

Tribunale di Torino con ordinanze emesse il 20 marzo 1986 in causa

s.p.a. Autostadio c. s.n.c. Irbid (n. 699/1986) ed il 6 marzo 1986 in

causa Beltramo Armando c. Provincia di Torino (n. 720/1986) e il 20

febbraio 1986 in causa Bezzo Italo c. Lattaruolo Michele (n.

721/1986), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del

1986, prima serie speciale, n. 47 del 1° ottobre, n. 50 del 22

ottobre, n. 54 del 19 novembre, n. 57 del 3 dicembre, n. 58 del 10

dicembre;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Mazzoni

Rolanda e la s.p.a. P. M. Auto ed avente ad

oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il

Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 dicembre

1985 (reg. ord. n. 546 del 1986) sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.l. 7 febbraio

1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, il quale -

disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo"

delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in

vigore della legge n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate

negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15-bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in

l. n. 94 del 1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale,

così contrastando coi principi espressi da questa Corte specialmente

con sent. n. 89 del 1984, e in particolare violando gli artt. 3 e 42

Cost.;

che con la stessa ordinanza il Tribunale sollevava, in

riferimento agli stessi parametri costituzionali, questione di

legittimità dell'articolo 1 cit., comma 9-quater, che toglieva

efficacia alle disdette del contratto già inviate dai locatori;

che le stesse questioni venivano sollevate dai Tribunali di

Aosta e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

Considerato che i giudizi, per la loro identità, debbono essere

riuniti;

che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di

tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione

degli artt. 3 e 42 Cost., (v. anche le orddinanze nn. 145, 205 e 243

del 1986);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e

9-quater, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n.

118, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Tribunali

di Firenze, Aosta e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe, in

quanto già decise con sent. n. 108 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE