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Ordinanza 102/1987 ECLI:IT:COST:1987:102 Generato dall'IA

Ordinanza 102/1987 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 102/1987
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1979 (reg. ord. n. 299 del 1980), sollevava questione di legittimità

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 35 Cost, art. 44 Cost; Ordinanza 102/1987 · Corte costituzionale: 1979 (reg. ord. n. 299 del 1980), sollevava questione di legittimità

Parole chiave

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ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori indennità di disoccupazione dell'assicurato licenziamento per motivi economici indennità di dislocazione e di espatrio disoccupazione dei lavoratori migranti assegno di transizione

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
confliggere coi principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela del
art. 35 Cost
lavoro (art. 35 Cost.) e di realizzazione di equi rapporti sociali
art. 44 Cost
nell'agricoltura (art. 44 Cost.);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della l. 22

ottobre 1971 n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità, ecc.), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1979

dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra

Pierucci Gianfranco ed altro e Giorgi Primo, iscritta al n. 299 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 159 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Pierucci

Gianfranco e Giovanni (concedenti) e Giorgi Primo (mezzadro) ed

avente ad oggetto la cessazione della proroga legale di un rapporto

di mezzadria, il Tribunale di Perugia, con ordinanza del 16 novembre

1979 (reg. ord. n. 299 del 1980), sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 l. 22 ottobre 1971 n. 865, in riferimento

agli artt. 3, 35 e 44 Cost.;

che il Tribunale osservava che la causa di cessazione della

proroga invocata dai concedenti consisteva nell'essere stato il fondo

destinato dal piano regolatore generale di Todi (definitivamente

approvato) alla realizzazione di opere edilizie, per le quali i

concedenti stessi avevano già ottenuto il provvedimento

autorizzativo;

che in tal caso al mezzadro, costretto a lasciare il fondo, non

spettava alcun indennizzo, previsto, per contro, dall'art. 17 cit.

per l'ipotesi in cui il fondo medesimo fosse stato espropriato,

sempre per ragioni urbanistiche;

che tale assenza di previsione sembrava al collegio rimettente

confliggere coi principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di tutela del

lavoro (art. 35 Cost.) e di realizzazione di equi rapporti sociali

nell'agricoltura (art. 44 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva,

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la l.

3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) il cui art. 50,

quarto comma, attribuisce al mezzadro, costretto a lasciare il fondo

soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto

all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di

risoluzione incolpevole del rapporto agrario;

che pertanto è necessario rimettere gli atti al giudice a quo,

onde accerti la persistente rilevanza della questione nel giudizio

pendente davanti a lui;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Perugia onde

accerti la persistente rilevanza della questione sollevata, alla

stregua dei sopravvenuti artt. 43 e 50 l. n. 203 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

(Seguono le firme)

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE