Ordinanza 10/1987 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdel Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985,
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 10/1987 · Corte costituzionale: del Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985,
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale della Puglia notificato il 7 aprile 1986, depositato in
Cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1986
per conflitto di attribuzione sorto a seguito di numero 57 decreti
del Ministero dei beni culturali ed ambientali del primo agosto 1985,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30 del 6 febbraio 1986, concernenti dichiarazioni di
notevole interesse pubblico di varie zone della Regione Puglia;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 aprile e depositato il
28 aprile 1986 (Reg. confl. n. 21/1986), la Regione
Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato avverso n. 57 decreti del Ministero per i beni
culturali e ambientali, recanti vincoli di inedificabilità di zone
comprese nel territorio della ricorrente, adottati ai sensi
del punto 2 del d.m. 21 settembre 1984 (decreto Galasso) e pubblicati
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 6 febbraio 1986, deducendo che i suddetti decreti ministeriali
sono lesivi della competenza regionale in materia di
protezione delle bellezze naturali, derivante dagli artt. 117 e 118
Cost.; dall'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972; dagli artt. 4,
80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977; dagli artt. 1, 1-bis, 1-ter,
1-quater, e 1-quinquies del d.-l. n. 312 del 1985, convertito, con
modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431;
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la Regione Puglia, con atto depositato in
Cancelleria il 4 dicembre 1986, ha rinunciato al proprio ricorso e
che la rinuncia medesima risulta accettata con dichiarazione
dell'Avvocato dello Stato stesa in calce;
che, pertanto, il processo di cui trattasi va dichiarato
estinto;
Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE